Cassazione Penale, Ordinanza n. 39294/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno che aveva confermato la sua condanna per il delitto previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Il ricorso, tuttavia, risulta essere stato presentato personalmente dalla stessa imputata, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha quindi rilevato il vizio formale che rende il ricorso inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputata in violazione delle regole sulla sottoscrizione del ricorso per cassazione, che impongono la firma di un difensore iscritto all'albo speciale. Conseguentemente ha applicato le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p., condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma incriminatrice del reato per cui era stata confermata la condanna in appello; il contenuto specifico della condotta non è indicato nel testo.
Il ricorso per cassazione deve essere proposto con le forme previste dalla legge; nel caso di specie, la proposizione personale dell'imputata è stata ritenuta incompatibile con la disciplina del ricorso in cassazione.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, si applicano le conseguenze economiche previste dalla norma, tra cui il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione presentato personalmente dall'imputato quando la legge richiede, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione di un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione.
- La violazione delle prescrizioni formali sulla sottoscrizione del ricorso integra un vizio processuale assorbente che impedisce l'esame del merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., compresa la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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