Cassazione Penale, Sentenza n. 09167/2026 del 10/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la determinazione della pena residua dopo il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p.: il ricorrente sosteneva che, poiché il periodo di pena già espiato per il reato sub 1) rientrava nello stesso arco temporale e nel medesimo disegno criminoso di quello sub 2), la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere il relativo credito di pena risultante dalla nuova pena complessiva (derivante dal riconoscimento della continuazione), essendo tale nuova pena inferiore rispetto al cumulo materiale delle due condanne; lamentava inoltre vizio di motivazione e violazione degli artt. 657 e 671 c.p.p., nonché mancato riconoscimento della fungibilità del periodo di custodia cautelare e dell'indulto.
La decisione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha precisato che il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva non equivale automaticamente all'imputazione della differenza di pena sulla quota residua da espiare, richiamando il principio di cui all'art. 657, comma 4, c.p.p. (secondo cui a fini di computo si considerano solo la custodia cautelare o le pene espiate 'sine titulo' dopo la commissione del reato) e l'obbligo di scindere il reato continuato nelle singole violazioni per il calcolo. La Corte di appello aveva omesso di motivare adeguatamente l'assenza di effetti sulla pena residua; perciò la sentenza è stata annullata limitatamente alla determinazione della pena detentiva residua da espiare e rinviata alla Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione e in diversa composizione, affinché espliciti motivatamente l'ammontare della pena residua dopo il riconoscimento della continuazione.
Norme richiamate
Norma richiamata per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; il provvedimento impugnato ha applicato tale istituto per determinare una pena complessiva inferiore al cumulo materiale
art. 657 cod. proc. pen., commi 2 e 4
Principio stabilito dalla Corte: il vincolo della continuazione non va confuso con l'inserzione automatica delle pene nel medesimo cumulo parziale. In particolare il comma 4 limita il computo ai fini della pena da espiare alle sole misure eseguite 'sine titulo' o alla custodia cautelare dopo la commissione del reato; pertanto la differenza risultante dall'applicazione della continuazione non può essere automaticamente imputata alla pena ancora da espiare senza adeguata motivazione e senza applicare le regole del comma 4
Norma processuale invocata dal ricorrente per delineare i motivi di impugnazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha valutato tali censure e le ha ritenute fondate rispetto alla determinazione della pena residua
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata proceduralmente in relazione ai limiti di riproduzione del motivo nel ricorso per cassazione; non incide sul merito ma sul profilo formale della ricostruzione del motivo
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva comporta la rideterminazione della pena complessiva, ma non implica automaticamente che la differenza tra cumulo materiale e pena risultante dalla continuazione sia imputata alla pena residua da espiare.
- Ai fini del computo della pena residua va applicato l'art. 657, comma 4, c.p.p.: si computano soltanto la custodia cautelare o le pene effettivamente espiate 'sine titulo' dopo la commissione del reato; circostanze diverse richiedono motivazione specifica.
- Il giudice dell'esecuzione deve scindere il reato continuato nelle singole violazioni per valutare gli effetti esecutivi e motivare chiaramente come sono stati considerati eventuali periodi già espiati o misure cautelari.
- Quando una parte della pena è già stata eseguita anteriormente al riconoscimento della continuazione, il giudice deve esplicitare se e in quale misura tale esecuzione incide sulla pena residua, fornendo calcoli e motivazioni puntuali; in mancanza, la determinazione è annullabile.
- Se la nuova pena complessiva risultante dalla continuazione è inferiore al cumulo materiale, non si può presumere che la riduzione cada automaticamente sulla pena in corso di esecuzione senza verifica dei presupposti normativi e temporali per il riconoscimento del credito.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare separatamente: a) quale sia la 'pena più grave' scelta per la continuazione; b) la congruenza temporale tra i periodi di esecuzione già compiuti e i reati riconosciuti in continuazione; c) la presenza di indulto o condoni già applicati e il loro effetto sul calcolo della pena residua.
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