Cassazione Penale, Sentenza n. 28235/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con unico motivo: vizio della motivazione in relazione al giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti e, in particolare, per il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche (richieste dal difensore) rispetto alle aggravanti; censura del fatto che i giudici di merito avrebbero riconosciuto le attenuanti solo in termini di equivalenza senza motivare il mancato trattamento più favorevole
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente motivato la particolare gravità della colpa e delle lesioni (il conducente "letteralmente falciò" il pedone sulle strisce in centro abitato; la vittima fu sbalzata sul parabrezza, poi infrantosi) e che, per effetto della valutazione della pena al di sopra del minimo edittale, il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche costituisce un elemento di calcolo e non un vizio di motivazione suscettibile di cassazione. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente come fondamento per un trattamento più favorevole, ma non determinante: i giudici di merito non hanno ritenuto applicabile un trattamento più favorevole per la particolare gravità della colpa e delle lesioni
Le attenuanti generiche hanno la funzione primaria di consentire, se ritenute prevalenti, la determinazione della pena al di sotto del minimo edittale; ove il giudice fissi la pena al di sopra del minimo, il diniego della prevalenza delle generiche è un elemento di calcolo e non costituisce automaticamente violazione di legge o difetto di motivazione
Corte costituzionale, m. 186/2000
Richiamata per affermare l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero
Giurisprudenza: sez. 3 n. 44883 del 18/07/2014 (Cavicchi, Rv. 260627)
Precedente richiamato che chiarisce come la mancata prevalenza delle attenuanti generiche, quando la pena è fissata sopra il minimo, non configuri automaticamente un vizio di motivazione idoneo a giustificare la cassazione
Massime di principio
- La non concessione della prevalenza delle attenuanti generiche è rilevante soprattutto quando il giudice intenda determinare la pena al di sotto del minimo edittale; se la pena è fissata al di sopra del minimo il rifiuto della prevalenza è generalmente considerato elemento di calcolo e non vizio di motivazione
- La gravità della colpa e delle lesioni (es. investimento su strisce pedonali con persona sbalzata sul parabrezza) giustifica il rifiuto di un trattamento più favorevole e può motivare compiutamente la mancata prevalenza delle attenuanti
- Per rendere efficace un gravame in Cassazione basato su presunta carenza di motivazione occorre dimostrare che il mancato riconoscimento delle attenuanti abbia inciso sulla determinazione della pena in modo non meramente aritmetico
- La giurisprudenza consolidata può essere invocata dal giudice di legittimità per dichiarare inammissibile un ricorso che si limita a contestare la valutazione comparativa delle circostanze senza prospettare una violazione di legge o una palese illogicità della motivazione
- Il rigetto del ricorso per inammissibilità può comportare condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; valutare la fondatezza del motivo prima di proporre ricorso in Cassazione
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