Ordinanza n. 1080/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, previa adozione di idonee misure cautelari monocratiche e collegiali - del provvedimento prot. -OMISSIS- del 24.02.2026 dell’Ufficio SUAP del Comune di -OMISSIS- di decadenza delle autorizzazioni NCC n. -OMISSIS- del 4.06.2019, notificato il 25.02.2026; - della comunicazione di avvio del procedimento prot. -OMISSIS- del 13.01.2026; - per quanto occorrer possa, del provvedimento prot. -OMISSIS- del 18.02.2026 dell’Ufficio SUAP del Comune di Sant’Antonio Abate di decadenza delle autorizzazioni NCC -OMISSIS- e n. -OMISSIS- del 4.06.2019, notificato il 23.02.2026; - per quanto occorrer possa, in parte qua del regolamento comunale di esercizio del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente di veicoli fino a 9 posti, adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 30.04.2002; - nonché di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso a quelli impugnati, se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti comunali di decadenza da autorizzazioni per il noleggio con conducente, unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento e, per quanto occorrer possa, al regolamento comunale di esercizio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la decadenza dalle autorizzazioni NCC rilasciate il 4 giugno 2019, nonché gli atti procedimentali presupposti e il regolamento comunale applicato, chiedendo la sospensione cautelare dell'efficacia dei provvedimenti. La decadenza è stata disposta perché il ricorrente non sarebbe stato in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente. Dal testo emergono, in particolare, contestazioni riferite alle sentenze di condanna risultanti dal certificato del casellario giudiziale. Il ricorrente ha inoltre dedotto, o comunque prospettato, la rilevanza della mancata attivazione del procedimento di trasferimento delle autorizzazioni NCC previsto dall'art. 18 del Regolamento Tipo regionale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris necessario per la sospensione. In particolare, ha valorizzato i molteplici addebiti contenuti nel provvedimento impugnato e già contestati nel preavviso di diniego, nonché le sentenze di condanna risultanti dal certificato del casellario giudiziale, ritenendo che tali elementi escludessero il possesso dei requisiti soggettivi previsti dal legittimo regolamento comunale. Il Collegio ha ritenuto che l'eventuale estinzione dei reati per decorso del termine quinquennale, rilevante ai fini della sospensione condizionale della pena e della recidiva, non incida necessariamente sulla valutazione dei requisiti di idoneità professionale e morale richiesti dall'art. 10 del regolamento comunale, previsti a pena di decadenza dal titolo autorizzatorio. Ha inoltre ritenuto che la mancata attivazione del procedimento di trasferimento delle autorizzazioni previsto dall'art. 18 del Regolamento Tipo regionale non incidesse, allo stato cautelare, sulla legittimità della decadenza. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare collegiale; il TAR ha valutato la sussistenza dei presupposti per la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
art. 10 del regolamento comunale di esercizio del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente
a pena di decadenza dal titolo autorizzatorio
Prevede requisiti di idoneità professionale e morale per lo svolgimento dell'attività NCC; il TAR ha ritenuto che le condanne risultanti dal casellario giudiziale potessero rilevare ai fini della verifica di tali requisiti anche ove i reati fossero eventualmente estinti per decorso del termine quinquennale.
art. 18 del Regolamento Tipo adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 474/2001
Prevede il procedimento di trasferimento delle autorizzazioni NCC; il TAR ha ritenuto che la mancata attivazione di tale procedimento non incidesse sulla legittimità della decadenza impugnata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella valutazione cautelare della legittimità della decadenza da un'autorizzazione per il noleggio con conducente, le sentenze di condanna risultanti dal certificato del casellario giudiziale possono costituire elemento idoneo a escludere il possesso dei requisiti soggettivi di idoneità professionale e morale previsti dal regolamento comunale.
- L'eventuale estinzione del reato per decorso del termine quinquennale, rilevante ai fini della sospensione condizionale della pena e della recidiva, non esclude necessariamente la rilevanza della condanna nella verifica amministrativa dei requisiti di idoneità professionale e morale richiesti per il mantenimento di un titolo autorizzatorio, quando il regolamento applicabile la preveda come causa di decadenza.
- La mancata attivazione del procedimento di trasferimento di un'autorizzazione NCC non incide, di per sé, sulla legittimità della decadenza fondata sull'accertata carenza dei requisiti soggettivi del titolare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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