Cassazione Penale, Sentenza n. 27423/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva confermato colpevole del reato di peculato per l'appropriazione di fondi assegnati al Gruppo consiliare "Italia dei Valori" di cui era capogruppo. I motivi di ricorso erano quattro: (1) censura sulla natura pubblicistica dei gruppi consiliari e sulla conseguente qualificazione delle condotte come peculato, sostenendo che i gruppi sarebbero soggetti al regime privatistico e che mancasse un obbligo di rendicontazione anteriore al d.l. n.174/2012; (2) contestazione del calcolo dei termini di prescrizione (quantificazione dei periodi di sospensione); (3) censure sulla quantificazione del profitto confiscabile (detrazioni richieste di somme ritenute restituite o di dubbia provenienza); (4) contestazione della qualifica di parte danneggiata attribuita alla Regione Lazio e della possibilità di liquidare un danno all'immagine nel giudizio penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure sulla natura pubblicistica dei gruppi consiliari e sull'assenza dell'obbligo di rendicontazione, richiamando la consolidata giurisprudenza secondo cui il Presidente del gruppo consiliare riveste funzione pubblicistica e sussiste un dovere intrinseco di rendicontazione (anche prima della norma esplicativa). Ha altresì confermato la correttezza del calcolo della prescrizione operato in appello (includendo ulteriori periodi di sospensione relativi alla fase davanti al GUP) e la determinazione del profitto confiscabile, ritenendo le critiche generiche e non dimostrate. È stata respinta la doglianza relativa alla legittimazione della Regione Lazio come soggetto danneggiato e alla determinabilità di una provvisionale per danno all'immagine (provvisionale la cui liquidazione definitiva spetta al giudice civile). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di difesa della Regione Lazio per questo grado di giudizio. (In sede di merito era stata confermata la condanna per peculato e la confisca del profitto pari a complessivi €515.380 e la condanna al risarcimento nei confronti della Regione Lazio).
Norme richiamate
Norma richiamata nella censura del ricorrente relativa alla quantificazione del profitto confiscabile; la Corte valuta le doglianze come generiche e conferma la corretta applicazione delle disposizioni sul sequestro/confisca del profitto del reato in base agli accertamenti probatori
Richiamato dal ricorrente come novazione normativa sulla rendicontazione; la Corte ritiene irrilevante che l'obbligo esplicito sia stato introdotto successivamente, perché la giurisprudenza e la Corte costituzionale hanno individuato un dovere di rendicontazione già intrinseco nella gestione di fondi pubblici
art. 3, I.Reg. Lazio n. 6 del 1973
Norma regionale richiamata per definire le finalità dei fondi (aggiornamento, studio e attività dei gruppi); la Corte sottolinea che i rimborsi dovevano essere riferiti a spese pertinenti a tali finalità, non a generica attività politica
Sentenza Corte costituzionale n. 39 del 2014
Citata a sostegno del principio secondo cui l'obbligo di rendicontazione dell'uso di fondi pubblici può essere ritenuto già sussistente anche prima di una norma esplicita che lo enunci; la Corte di cassazione ne trae supporto per ritenere legittima l'interpretazione penalistica dei doveri di rendiconto
Cassazione civile, Sez. Unite, n. 5589 del 28/02/2020
Richiamata per confermare la natura essenzialmente pubblicistica dei gruppi consiliari e la giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità erariale, a conferma della tesi della pubblicisticità
Massime di principio
- I gruppi consiliari regionali sono normalmente qualificati come soggetti di natura essenzialmente pubblicistica quando gestiscono fondi pubblici destinati all'attività dell'organo assembleare; il presidente del gruppo può essere considerato pubblico ufficiale rispetto alla gestione e controllo dei contributi
- L'obbligo di rendicontazione dell'impiego di fondi pubblici può essere desunto dalla natura pubblica delle risorse e dal vincolo di destinazione anche se una norma esplicita è intervenuta successivamente; la mancanza o la genericità della documentazione può costituire un valido elemento indiziario di appropriazione illecita
- La prova dell'impiego delle somme per "finalità politiche" generiche è insufficiente se le spese non sono coerenti con le finalità specifiche previste per i contributi (es. attività e spese dei gruppi, aggiornamento e studio); è necessario accertare concretamente l'attività giustificativa
- Nel calcolo della prescrizione vanno computati tutti i periodi di sospensione previsti (anche quelli relativi alle fasi davanti al GUP e ad altre sospensioni processuali documentate); omissioni nel conteggio possono rendere errata la ricostruzione del termine estintivo
- La quantificazione del profitto confiscabile richiede specifiche allegazioni e prova documentale: doglianze generiche senza puntuale indicazione delle somme dedotte o restituite sono destinate a essere respinte
- La Regione o l'ente erogante può essere riconosciuto come parte danneggiata quando i fondi sono attribuiti dal Consiglio regionale e non definitivamente acquisiti dai gruppi; le somme costituenti il profitto o il danno patrimoniale devono essere accertate in base agli elementi probatori
- La liquidazione provvisionale di un danno all'immagine in sede penale è possibile, ma la sua determinazione definitiva e la quantificazione integrale spettano al giudice civile; le statuizioni provvisionali penali non sono sempre impugnabili davanti alla Cassazione con successo
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