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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29260/2022 del 22/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di agevolazione dell'immigrazione clandestina (art. 12, commi 1 e 3, lett. d), d.lgs. n. 286/1998), contestando: 1) il diniego della rinnovazione istruttoria in sede di appello; 2) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con prevalenza sulle aggravanti contestate (in particolare le aggravanti riferite all'utilizzo di servizi internazionali di trasporto e all'esibizione di documenti appartenenti ad altri soggetti).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo relativo alla rinnovazione istruttoria, ritenendo che il giudice di appello avesse motivato adeguatamente il rigetto e che la rinnovazione sia un rimedio eccezionale soggetto alla discrezionalità del giudice. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto la questione superata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 63/2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle parole "o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti" contenute nell'art. 12, comma 3, lett. d). Per tale motivo la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a quelle aggravanti (escludendole) e ha annullato con rinvio la parte relativa al trattamento sanzionatorio, rimettendo il giudizio alla Corte d'Appello di Perugia per il nuovo giudizio sul punto. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 12, commi 1 e 3, lett. d), d.lgs. n. 286 del 1998

    Norma che disciplina il reato di agevolazione dell'immigrazione clandestina e prevede aggravanti tra cui l'uso di servizi internazionali di trasporto e l'esibizione di documenti di altri. La Corte ha operato un'esclusione parziale di queste aggravanti in seguito alla pronuncia di incostituzionalità.

  • Cost. Sentenza n. 63 del 08/02/2022

    "o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti"

    La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle parole indicate nell'art. 12, comma 3, lett. d). La Cassazione ha perciò escluso le aggravanti fondate su quelle parole e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti sanzionatori con rinvio per nuovo giudizio sul trattamento della pena.

  • Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 (citata)

    Principio secondo cui la rinnovazione dell'istruttoria in appello è un istituto eccezionale: la presunzione di completezza dell'istruttoria di primo grado fa sì che la rinnovazione possa essere disposta solo se il giudice ritiene, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. La Cassazione ha confermato che il giudice di appello ha adeguatamente motivato il diniego.

Massime di principio

  • La rinnovazione istruttoria in appello è un rimedio eccezionale e sottratto a sindacato di merito salvo vizi di diritto o manifesta carenza motivazionale: le censure che mirano solo a rimettere in discussione valutazioni probatorie sono generalmente inammissibili.
  • Se la Corte costituzionale dichiara incostituzionale una porzione di norma che costituisce base di un'aggravante, quella aggravante deve essere esclusa dalle valutazioni di colpevolezza e dalla determinazione della pena; può rendersi necessaria una rinnovata valutazione del trattamento sanzionatorio.
  • La declaratoria di incostituzionalità può rendere "sovrastate" (assorbite) le doglianze di bilanciamento delle circostanze, perché la rimozione dell'aggravante modifica la posta del confronto tra attenuanti e aggravanti.
  • La Cassazione, in assenza di errori di diritto, non sostituisce il proprio apprezzamento a quello del giudice d'appello sulle prove e sulle scelte valutative: occorrono profili di illegittimità di diritto per ottenere accoglimento.
  • In presenza di annullamento parziale per motivi normativi (es. incostituzionalità), la Corte può annullare senza rinvio la parte relativa all'esclusione dell'aggravante e rinviare la determinazione del trattamento sanzionatorio a diverso giudice d'appello per la ri-quantificazione della pena.

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