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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27268/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una serie di avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società in nome collettivo per gli anni d’imposta 2001, 2002, 2003 e 2004, con recupero di maggiori IRAP e IVA. Il socio e legale rappresentante ha impugnato gli atti davanti alla CTP, che ha accolto parzialmente i ricorsi riconoscendo l’esenzione IVA per i servizi di trasporto acqueo urbano e la deducibilità dei costi correlati ai maggiori ricavi accertati. In appello, la CTR ha accolto solo parzialmente il gravame dell’Agenzia. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma nel giudizio di legittimità è emerso un problema preliminare di contraddittorio: dopo ordinanza interlocutoria di integrazione nei confronti degli altri soci, l’Agenzia ha depositato gli atti di notifica ai presunti eredi di due soci deceduti, ma non ha prodotto le C.A.D. relative ad alcune notifiche eseguite per irreperibilità dei destinatari. La Corte ha quindi verificato se fosse dimostrato il perfezionamento della notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.

La decisione

La Corte ha ritenuto essenziale, per dimostrare il perfezionamento della notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio eseguita a mezzo posta in caso di mancata consegna per irreperibilità, la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.). Poiché tale documentazione non era stata prodotta con riguardo ad alcuni destinatari, la Corte non ha potuto accertare l’avvenuta instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Non è stata adottata statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 331 c.p.c.

    viene richiamato per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari nei giudizi inscindibili o dipendenti.

  • art. 8 L. n. 890 del 1982

    interpretato in senso costituzionalmente orientato nel senso che la prova del perfezionamento della notifica postale, in caso di mancata consegna, richiede la produzione dell’avviso di ricevimento della C.A.D.

  • art. 24 Cost.

    richiamato insieme all’art. 111 Cost. come parametro dell’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina della notificazione.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    richiamato insieme all’art. 24 Cost. come parametro dell’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina della notificazione.

  • art. 149 c.p.c.

    la Corte richiama il principio per cui l’avviso di ricevimento del piego raccomandato è documento essenziale per provare il perfezionamento della notifica a mezzo posta.

  • art. 140 c.p.c.

    la raccomandata informativa prevista da tale norma è paragonata alla C.A.D. quanto alla funzione probatoria del perfezionamento della notificazione.

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato per affermare che la produzione dell’avviso è consentita fino all’udienza o all’adunanza in camera di consiglio.

  • art. 379 c.p.c.

    indicato come termine ultimo, prima dell’inizio della relazione, entro cui può essere prodotto l’avviso di ricevimento.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per individuare il limite temporale della produzione documentale fino all’adunanza della Corte in camera di consiglio.

  • art. 291 c.p.c.

    escluso come rimedio praticabile in assenza della prova del perfezionamento della notifica nei confronti dell’intimato.

  • art. 184 bis c.p.c.

    richiamato nel principio di diritto che consente, in presenza del difensore, di chiedere rimessione in termini se si dimostra di aver tempestivamente richiesto il duplicato dell’avviso di ricevimento.

  • art. 6, comma 1, L. n. 890 del 1982

    richiamato in relazione alla possibilità di ottenere dall’amministrazione postale il duplicato dell’avviso di ricevimento.

  • art. 10 DPR n. 633 del 1973

    richiamato nei fatti di causa come base dell’esenzione IVA riconosciuta in primo grado per i servizi di trasporto acqueo urbano.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando la notifica dell’atto introduttivo o dell’atto di integrazione del contraddittorio sia eseguita a mezzo posta e l’atto non venga consegnato per irreperibilità, la prova del perfezionamento della notifica richiede la produzione dell’avviso di ricevimento della C.A.D.; la sola prova della spedizione della raccomandata informativa non basta.
  • La C.A.D. ha natura di documento essenziale ai fini della verifica dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio, al pari dell’avviso di ricevimento nei casi di notifica postale del ricorso o della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c.
  • Nei giudizi inscindibili o dipendenti, la mancata dimostrazione del perfezionamento della notificazione nei confronti anche di uno solo dei litisconsorti necessari impedisce la prosecuzione del giudizio e comporta l’inammissibilità del ricorso.
  • La produzione dell’avviso di ricevimento può essere effettuata fino all’udienza o all’adunanza in camera di consiglio, ma se manca del tutto e l’intimato non svolge difese, il ricorso è inammissibile e non è consentita una rimessione in termini automatica.
  • La rimessione in termini per il deposito dell’avviso può essere chiesta solo se il difensore dimostra documentalmente di avere tempestivamente richiesto all’amministrazione postale il duplicato dell’avviso non ricevuto.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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