Cassazione Penale, Ordinanza n. 11715/2026 del 27/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata della Corte di appello aveva confermato la condanna per un reato in materia di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. I ricorrenti hanno censurato in Cassazione soltanto la ritenuta aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte ha però rilevato che il motivo era inammissibile perché sostanzialmente riproponeva doglianze già esaminate dai giudici di merito, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, ed era inoltre generico, poiché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990
Aggravante oggetto dell'unico motivo di ricorso; la censura è ritenuta inammissibile perché volta a sollecitare una diversa valutazione delle prove e comunque generica rispetto alla motivazione di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre censure già valutate dai giudici di merito e che, sotto l'apparenza della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a una rivalutazione del compendio probatorio e a una diversa ricostruzione del fatto.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera genericità della doglianza, senza critica puntuale alle ragioni della decisione, ne determina l'inammissibilità.
- Quando il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, la Corte può limitarsi a dichiararlo inammissibile senza esaminare nel merito la corretta applicazione della norma incriminatrice o dell'aggravante contestata.
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