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Ordinanza

Ordinanza n. 900/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per l'annullamento Ricorso avverso la determinazione del Comandante Interregionale dell’Italia Nord-Occidentale della Guardia di Finanza prot. n. -OMISSIS- del 30 aprile 2026 con cui è stata disposta la perdita del grado per rimozione nei confronti dell’Appuntato Scelto Q.S. -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202602321

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione del Comandante Interregionale dell’Italia Nord-Occidentale della Guardia di Finanza con cui è stata disposta la perdita del grado per rimozione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il militare ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione con cui gli è stata irrogata la sanzione della perdita del grado per rimozione. Il testo dell’ordinanza non espone il contenuto specifico dei motivi di ricorso, limitandosi a rilevare che le questioni sollevate richiedono un approfondimento nella fase di merito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti la propria giurisdizione e competenza. Considerato che le questioni dedotte necessitano di una trattazione approfondita riservata al merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ha accolto la domanda cautelare, confermato la misura cautelare monocratica già adottata e sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato nelle more della decisione di merito. Ha fissato l’udienza pubblica del 10 dicembre 2026 e compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Nel frattempo va confermata la misura cautelare monocratica e disposta la sospensione del provvedimento impugnato.

    La disposizione consente al giudice, quando la causa richiede un approfondimento incompatibile con la definizione nella fase cautelare, di adottare o confermare una misura cautelare e fissare la trattazione del merito.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Le questioni sollevate richiedono una trattazione approfondita riservata alla fase del merito.

    Il giudice ha rinviato l’approfondimento delle questioni controverse alla fase di merito, concedendo intanto la sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Quando le questioni dedotte in un ricorso richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare, il giudice può riservarne l’esame alla fase di merito e, nelle more, confermare o disporre la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
  • L’accoglimento della domanda cautelare può essere disposto anche senza una compiuta valutazione definitiva dei motivi di ricorso, quando il giudice ritenga necessario preservare provvisoriamente la posizione del ricorrente fino alla trattazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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