Parere n. 459/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto n. -OMISSIS- di diniego della concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto ministeriale di diniego della concessione della cittadinanza italiana per insufficienza dei redditi
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto la violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 14 del d.l. n. 113/2018, sostenendo che, essendo trascorsi più di quattro anni tra la domanda del 12 dicembre 2014 e il decreto di rigetto del 2020, l'amministrazione non avrebbe più potuto svolgere una valutazione discrezionale e sarebbe stata obbligata a concedere la cittadinanza. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che la capacità reddituale maturata dopo la presentazione dell'istanza avrebbe dovuto essere considerata ai fini del rilascio. È stata proposta anche istanza cautelare.
Il parere
La Sezione ha ritenuto infondati i motivi di ricorso e ha espresso parere per il rigetto, dichiarando assorbita l'istanza cautelare. In materia reddituale, ha affermato che l'amministrazione deve valutare congiuntamente i redditi del triennio precedente alla domanda e quelli del periodo successivo fino al provvedimento conclusivo. Tuttavia, l'attualizzazione dei redditi successivi non può sostituire la mancanza dei requisiti esistente al momento della presentazione dell'istanza; se la capacità reddituale viene acquisita soltanto successivamente, occorre presentare una nuova istanza sostitutiva. Quanto al termine di definizione del procedimento, la Sezione ha chiarito che, per la cittadinanza richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, il termine è ordinatorio e il suo superamento non preclude l'adozione di un provvedimento negativo, consentendo soltanto di ricorrere al giudice amministrativo per ottenere la dichiarazione dell'obbligo di provvedere.
Osservazioni
Valutazione dei requisiti reddituali
La capacità reddituale deve essere valutata considerando congiuntamente l'adeguatezza dei redditi del triennio precedente alla presentazione dell'istanza e quelli maturati nel periodo successivo fino all'adozione del provvedimento conclusivo. L'attualizzazione non può però colmare l'assenza del requisito reddituale al momento della domanda; in tal caso è necessaria una nuova istanza sostitutiva.
Termine di definizione del procedimento di cittadinanza
Il termine per la conclusione del procedimento relativo alla cittadinanza richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 ha natura ordinatoria. Il suo superamento non impedisce all'amministrazione di adottare un provvedimento negativo, ma legittima soltanto il ricorso al giudice amministrativo per ottenere la dichiarazione dell'obbligo di provvedere.
Istanza cautelare
L'istanza cautelare è stata assorbita in ragione della definizione del ricorso con parere di rigetto.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
La disposizione costituisce la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana; il procedimento conserva natura valutativa e può concludersi con un diniego.
art. 3 d.l. 25 novembre 1989, n. 382, convertito dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8
reddito imponibile fino ad euro 8.263,31, incrementato fino ad euro 11.362,05 di reddito complessivo in presenza di coniuge a carico e in ragione di ulteriori euro 516,00 per ogni figlio a carico
I parametri reddituali costituiscono il riferimento per valutare l'adeguatezza della capacità economica del richiedente.
art. 97 Cost.
La disposizione è invocata dal ricorrente, ma la Sezione non ravvisa la dedotta violazione.
La disposizione è invocata dal ricorrente in relazione alla durata del procedimento, ma non è ritenuta ostativa all'adozione tardiva di un provvedimento negativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce il presupposto, insieme all'art. 9, paragrafo 1, del regolamento UE 2016/679, per l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali e dell'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Massime di principio
- Nelle domande di concessione della cittadinanza fondate sull'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, la valutazione della capacità reddituale deve considerare congiuntamente il triennio precedente alla presentazione dell'istanza e il periodo successivo fino all'adozione del provvedimento conclusivo.
- La valutazione aggiornata dei redditi maturati dopo la presentazione della domanda non può sostituire la mancanza del requisito reddituale esistente al momento dell'istanza; quando il requisito viene acquisito soltanto successivamente, l'interessato deve presentare una nuova istanza sostitutiva.
- Il termine di conclusione del procedimento relativo alla concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 è ordinatorio e il suo superamento non determina l'obbligo di accogliere la domanda né impedisce l'adozione di un diniego.
- La violazione del termine ordinatorio di conclusione del procedimento di cittadinanza consente all'interessato di chiedere al giudice amministrativo una pronuncia sull'obbligo dell'amministrazione di provvedere, ma non determina automaticamente il riconoscimento della cittadinanza.
Diniego della cittadinanza italiana per insufficienza reddituale
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un cittadino indiano contro il Ministero dell'interno, avverso il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il ricorrente aveva proposto anche un'istanza cautelare.
Premesse e richiesta
L'interessato aveva presentato la domanda il 12 dicembre 2014. Il Ministero dell'interno aveva respinto l'istanza nel 2020 ritenendo insufficienti i redditi, sulla base dei parametri previsti dall'art. 3 del d.l. n. 382/1989, convertito dalla legge n. 8/1990.
Il ricorrente ha contestato il provvedimento deducendo la violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 14 del d.l. n. 113/2018. Secondo la prospettazione, il decorso di oltre quattro anni dalla domanda avrebbe impedito all'amministrazione di adottare un diniego e l'avrebbe obbligata a concedere la cittadinanza. È stato inoltre sostenuto che l'eventuale miglioramento della situazione reddituale nel periodo successivo alla domanda avrebbe dovuto determinare il rilascio della cittadinanza.
Contraddittorio e istruttoria
La Sezione ha dato atto che il contraddittorio è stato pienamente garantito. Il Ministero dell'interno ha trasmesso la relazione istruttoria chiedendo il rigetto del ricorso e ha comunicato di averne inviato copia al ricorrente, assegnandogli trenta giorni per eventuali memorie.
Valutazione della capacità reddituale
La Sezione ha escluso che la mera acquisizione successiva di un reddito adeguato possa sanare l'assenza del requisito al momento della presentazione della domanda.
L'amministrazione deve procedere a una valutazione complessiva, prendendo in considerazione:
- i redditi del triennio precedente alla proposizione dell'istanza;
- i redditi maturati nel periodo successivo alla domanda e antecedente all'adozione del provvedimento conclusivo.
L'attualizzazione consente quindi di considerare anche la situazione reddituale successiva alla presentazione dell'istanza, ma non può sostituire un requisito originariamente mancante. Se la capacità reddituale viene raggiunta soltanto dopo la domanda, l'interessato deve presentare una nuova istanza sostitutiva della precedente.
Nel caso concreto, il ricorrente non aveva fornito idonea documentazione sulla propria capacità reddituale nel periodo successivo alla domanda e, comunque, l'amministrazione aveva correttamente applicato i criteri rilevanti. Non è stata pertanto ravvisata alcuna violazione di legge.
Natura del termine per la conclusione del procedimento
La Sezione ha respinto anche la censura relativa al ritardo nella definizione della domanda. Per le istanze di cittadinanza presentate ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, il termine di conclusione del procedimento ha natura ordinatoria.
Il decorso del termine non produce l'effetto di impedire l'adozione di un provvedimento negativo e non comporta l'automatica concessione della cittadinanza. L'interessato può soltanto rivolgersi al giudice amministrativo per ottenere la dichiarazione dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere espressamente sulla domanda.
Conclusioni
La Sezione ha ritenuto infondati i motivi dedotti, ha assorbito l'istanza cautelare e ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 9, paragrafo 1, del regolamento UE 2016/679.
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