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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27388/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 3 febbraio 2025. Dal testo emerge che il primo motivo investiva la valutazione dell'elemento soggettivo e della condotta materiale: la difesa lamentava la carenza dell'elemento soggettivo, ma la Corte rileva che tale profilo non era stato espressamente devoluto al giudice di appello; quanto alla condotta, la decisione impugnata aveva applicato i principi in tema di resistenza realizzata mediante modalità pericolose della fuga. Un secondo motivo riguardava il trattamento sanzionatorio, ma viene ritenuto generico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il primo motivo era manifestamente infondato perché la carenza dell'elemento soggettivo non era stata specificamente devoluta in appello e perché, sul versante oggettivo, la Corte territoriale aveva correttamente applicato i principi giurisprudenziali in materia di resistenza attuata con modalità pericolose di fuga. Il motivo sul trattamento sanzionatorio è stato giudicato generico. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 610 c.p.

    La Corte richiama, in termini generali, i principi giurisprudenziali relativi alla resistenza realizzata mediante modalità pericolose della fuga, riconducibili al reato di violenza privata/resistenza; dal testo non emergono ulteriori riferimenti normativi espressi.

  • art. 606 c.p.p.

    Implicitamente rilevante per la valutazione dei motivi di ricorso in cassazione, che vengono ritenuti rispettivamente manifestamente infondato e generico.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è scrutinabile un vizio non specificamente devoluto al giudice di appello: la censura sull'elemento soggettivo deve essere stata introdotta in precedenza e con adeguata specificità.
  • Quando la decisione di merito ha correttamente applicato i principi sulla resistenza posta in essere mediante fuga con modalità pericolose, la censura che contesti solo in astratto la ricostruzione della condotta è manifestamente infondata se non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il motivo di ricorso che si limita a contestare il trattamento sanzionatorio senza indicare specifiche ragioni di illegittimità o vizi della motivazione è generico e non può essere accolto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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