Ordinanza n. 47/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - della deliberazione della Giunta Regionale Lombardia, assunta nella seduta del 29-5-2023 e registrata al n. XII/375, recante in oggetto “Rete regionale oftalmologica: determinazioni per il miglioramento dell'appropriatezza, sicurezza, qualità ed efficientamento organizzativo in merito ad alcune prestazioni in ambito oftalmologico” - comunicata con PEC, inviata da ATS Insubria, del 5 giugno 2023, con nota parimenti oggetto di gravame - nella parte in cui è stato approvato il documento tecnico “‘chirurgia della cataratta', elaborato nell'ambito della Rete Oftalmologica regionale, quale documento di linee guida rivolto alle strutture e agli operatori sanitari che trattano la casistica, ai fini dell'efficientamento e del miglioramento dell'appropriatezza del percorso operatorio – Allegato 1) parte integrante del presente provvedimento”; - del richiamato documento tecnico “chirurgia della cataratta”, parte integrante del DGR XII/375 del 29-6-2023; - della nota prot. 20585 del 31-5-2023, della Direzione Generale welfare inviata ai direttori generali ATS, con cui si è diramata la ridetta delibera e richiesto di fornirne ulteriore diffusione; - ogni altro atto e provvedimento collegato, antecedente, presupposto, conseguente e comunque connesso ai provvedimenti e atti sopra indicati, in quanto lesivi delle situazioni giuridiche soggettive della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione regionale e documento tecnico recante linee guida sulla chirurgia della cataratta, nonché gli atti di diramazione e diffusione
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la deliberazione della Giunta regionale concernente la rete regionale oftalmologica e l'approvazione del documento tecnico sulla chirurgia della cataratta, oltre alla nota della Direzione Generale Welfare e alla comunicazione di ATS Insubria. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di legittimità dedotti contro tali atti. Nella fase istruttoria il giudice ha ritenuto necessario che la ricorrente chiarisse motivatamente se permanesse l'interesse alla decisione nel merito, aggiornasse la situazione di fatto e di diritto relativa alla vicenda, indicasse eventuali fatti o atti sopravvenuti e precisasse l'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Ha inoltre richiesto alla Regione resistente documentati chiarimenti, aggiornati allo stato attuale, sui fatti di causa.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto specifici incombenti istruttori: la ricorrente deve, entro 45 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, dichiarare motivatamente la permanenza o meno dell'interesse alla decisione, aggiornare la situazione della controversia e segnalare eventuali esigenze istruttorie; la Regione deve fornire documentati chiarimenti aggiornati sui fatti di causa. Il giudice ha avvertito che l'inerzia della ricorrente sull'incombente relativo alla permanenza dell'interesse potrà essere valutata come manifestazione implicita e inequivoca di disinteresse, con conseguente possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a. La segreteria deve comunicare l'ordinanza alle parti costituite.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa per l'attività istruttoria del giudice amministrativo.
Richiamato quale fondamento della possibilità di valutare il comportamento processuale delle parti ai fini della decisione, incluso l'accertamento della sopravvenuta carenza di interesse.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all'ordinanza istruttoria.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; l'inerzia rispetto alla richiesta giudiziale di dichiarare la permanenza dell'interesse può costituire manifestazione implicita ma inequivoca del disinteresse alla decisione.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all'ordinanza.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo richiede alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e di aggiornare la situazione controversa, la mancata ottemperanza entro il termine assegnato può essere valutata, unitamente alle circostanze del processo, come manifestazione implicita ma inequivoca dell'attuale disinteresse alla decisione e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- In presenza di una controversia non ancora definita nel merito, il giudice amministrativo può disporre un'istruttoria finalizzata sia ad acquisire chiarimenti documentati e aggiornati dall'amministrazione sia a verificare la permanenza dell'interesse del ricorrente e l'eventuale sopravvenienza di fatti o atti rilevanti.
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