Ordinanza n. 14395/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 20 maggio 2026 notificata a mezzo pec il 26 Maggio 2026 (Pratica n. 206/GP/2026, nota di comunicazione Prot. P10181/2026 del 26/05/2026 a firma del Segretario Generale), con la quale il CSM ha deliberato il non luogo a provvedere in ordine all'istanza di riesame in autotutela formulata in data 16 gennaio 2026; della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 6 dicembre 2022 e ss.mm.ii., con la quale sono stati individuati, ai sensi del D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, le modalità di selezione e i posti vacanti da pubblicare ai fini della procedura di ammissione al tirocinio e della nomina a giudice onorario di pace ed a vice-procuratore onorario per gli uffici giudiziari di ogni singolo distretto; del decreto del Presidente della Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Napoli recante “Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario”, pubblicato nella GU n. 28 del 11 aprile 2023 - Suppl. Ordinario n. 1, nella parte in cui prevede l’applicazione del limite massimo di dieci anni per la valutazione dell’anzianità professionale come titolo di preferenza; della delibera consiliare del 20 marzo 2024 (pubblicata sul sito istituzionale in data 8 Maggio 2024) di approvazione della graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di quattro posti presso l'Ufficio del giudice di pace di Frattamaggiore; della delibera consiliare del 17 Dicembre 2025 (pubblicata sul sito istituzionale in data 13 gennaio 2026), nella parte in cui ha disposto la nomina a giudice onorario di pace presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Frattamaggiore dei candidati ivi indicati, omettendo di tener conto della maggiore anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati della ricorrente, che è stata così esclusa dai vincitori; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, inclusa la graduatoria finale di merito della procedura selettiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibere e atti della procedura di selezione e nomina a giudice onorario di pace presso l'Ufficio del giudice di pace di Frattamaggiore, nonché il diniego implicito di riesame in autotutela
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura che ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di riesame in autotutela, gli atti generali e applicativi della procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio e la nomina a giudice onorario di pace, nonché la graduatoria e le nomine relative a quattro posti presso l'Ufficio del giudice di pace di Frattamaggiore. Ha sostenuto che, pur avendo un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati superiore a dieci anni e maggiore rispetto a quella dei candidati nominati, sarebbe stata scavalcata da questi ultimi esclusivamente in ragione della minore età anagrafica. Secondo la prospettazione del ricorrente, la disciplina applicata avrebbe indebitamente neutralizzato, oltre la soglia decennale, il valore della maggiore anzianità professionale, trasformando l'età anagrafica nel criterio prevalente e determinando una disparità di trattamento. In ragione dell'elevato numero dei candidati utilmente collocati in graduatoria, ha chiesto di essere autorizzato alla notificazione del ricorso per pubblici proclami.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito le censure contro gli atti della procedura selettiva e ha accolto la richiesta processuale di notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., ritenendo sussistente un elevato numero di soggetti potenzialmente qualificabili come parti necessarie del giudizio. Ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia. L'avviso dovrà indicare l'autorità giudiziaria, il numero di ruolo, il ricorrente, l'amministrazione intimata, gli estremi degli atti impugnati, un sunto dei motivi, i controinteressati, le modalità di consultazione del processo, gli estremi dell'ordinanza autorizzativa e il testo integrale del ricorso. Il Ministero dovrà pubblicare il ricorso e l'ordinanza, mantenere online la documentazione fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, rilasciare un'attestazione dell'avvenuta pubblicazione e inserire nella home page il collegamento alla sezione "atti di notifica". Gli adempimenti devono essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi dieci giorni; l'inosservanza comporta l'improcedibilità del ricorso. È stata fissata al 2 dicembre 2026 la camera di consiglio per la trattazione della domanda cautelare. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità
La disposizione consente di autorizzare la notificazione per pubblici proclami quando il numero dei soggetti da chiamare in giudizio rende particolarmente difficile la notificazione ordinaria; nel caso concreto il presupposto è stato ravvisato nell'elevato numero dei potenziali controinteressati.
Massime di principio
- Quando il numero dei soggetti potenzialmente qualificabili come parti necessarie rende particolarmente difficile la notificazione ordinaria, il giudice amministrativo può autorizzare, su istanza di parte, l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a.
- L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami deve essere accompagnata dalla prescrizione di modalità idonee a rendere conoscibili ai controinteressati l'autorità giudiziaria, il procedimento, gli atti impugnati, i motivi di ricorso e le modalità di accesso agli atti processuali.
- Il mancato rispetto, entro i termini perentori stabiliti dal giudice, degli adempimenti prescritti per la notificazione per pubblici proclami e del deposito della relativa prova determina l'improcedibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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