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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33878/2024 del 06/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Potenza che aveva rigettato l'istanza in suo favore contro la custodia cautelare in carcere disposta dal Gip. Contestava, in sintesi: 1) l'erronea applicazione dell'art. 234-bis cod. proc. pen., sostenendo che i dati informatici erano stati acquisiti tramite ordine europeo di indagine (OEI) dalla autorità francese e non direttamente da un privato estero, e che non sarebbe stato verificato il consenso del legittimo titolare; 2) la violazione degli artt. 191 cod. proc. pen., 27 Cost. e 6 CEDU per l'impossibilità di esaminare il compendio investigativo (in particolare i file criptati e l'algoritmo di decriptazione), rendendo inutilizzabili le chat acquisite tramite Sky-ECC; 3) la proposta di sollevare questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ai sensi dell'art. 267 TFUE per verificare la compatibilità della disciplina nazionale con la Direttiva 2014/41/UE e la Direttiva 2002/58/CE in materia di acquisizione di dati di traffico, ubicazione e contenuto; 4) vizio di motivazione e violazione del principio di non colpevolezza relativamente alla qualificazione delle intercettazioni e al carattere equivoco delle conversazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Richiamando le pronunce delle Sezioni Unite (nn. 23755/24 e 23756/24), ha ritenuto che: 1) l'acquisizione, mediante OEI, di contenuti di comunicazioni gia decrittate e detenute dall'autorita di esecuzione rientra nel regime di circolazione delle prove (artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e art. 78 disp. att.) e non nell'ambito applicativo dell'art. 234-bis; 2) quando le prove sono gia in possesso dell'autorita di esecuzione non e necessaria, secondo l'ordinamento italiano, una preventiva autorizzazione del giudice nazionale per l'emissione dell'OEI, fermo il potere del giudice di destino di escludere la prova se risultano violazioni dei diritti fondamentali; 3) la disciplina che richiede l'autorizzazione giudiziale per l'accesso ai dati di traffico presso un fornitore nazionale non si estende all'utilizzazione in un diverso procedimento di dati gia acquisiti regolarmente da autorita estere; 4) opera la presunzione relativa di legittimità degli atti compiuti dall'autorita estera e grava sulla difesa l'onere di allegare e provare la violazione dei diritti fondamentali; 5) l'indisponibilita dell'algoritmo di decriptazione non costituisce, di per se, violazione dei diritti di difesa salvo allegazioni specifiche e concrete di alterazione o illegittimita; 6) la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE era superflua e generica. Il quarto motivo e' stato dichiarato inammissibile per genericita. Conseguenza pratica: il ricorso per cassazione e' rigettato e resta ferma l'ordinanza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 234-bis cod. proc. pen.

    E¬ sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare

    La Corte rileva che l'art. 234-bis disciplina l'acquisizione diretta da soggetti privati all'estero da parte dell'autorita italiana e non si applica alle acquisizioni effettuate tramite ordine europeo di indagine che regolano rapporti di cooperazione tra autorita giudiziarie

  • art. 234 cod. proc. pen.

    Regime generale della prova documentale: le comunicazioni elettroniche gia formate possono costituire prova documentale; la nozione include corrispondenza riservata

  • art. 238 cod. proc. pen.

    Disciplina la circolazione dei verbali e delle prove formate in altri procedimenti; non richiede autorizzazione preventiva del giudice del procedimento di destinazione per acquisire copie

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Regola l'utilizzazione dei risultati di intercettazioni acquisiti in procedimenti diversi; non impone autorizzazione preventiva del giudice del procedimento di destinazione

  • art. 78 disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede l'acquisizione di documentazione di atti di procedimento penale straniero mediante le regole di cui all'art. 238

  • Direttiva 2014/41/UE (Ordine europeo di indagine), art. 6 e art. 14

    Stabilisce condizioni di ammissibilita dell'OEI: necessita e proporzionalita e che gli atti richiesti possano essere disposti alle stesse condizioni in un caso interno analogo; le questioni di merito sull'emissione sono impugnabili nello Stato di emissione salvo garanzie dei diritti fondamentali nello Stato di esecuzione

  • art. 132 d.lgs. 196/2003

    Regola l'acquisizione di dati relativi al traffico e all'ubicazione conservati dal fornitore: richiede, in principio, autorizzazione giudiziale per l'accesso presso i gestori nazionali, ma non si estende all'utilizzazione di dati gia acquisiti da autorita estere

  • Direttiva 2002/58/CE, art. 15

    Tutelando confidenzialita delle comunicazioni elettroniche, limita l'accesso ai dati di traffico e ubicazione; la Corte di giustizia ha interpretato tali limiti nel senso di richiedere procedure mirate e garanzie per la lotta a criminalita grave

  • Giurisprudenza CJEU (es. HK C-706/18; HP C-724/19)

    Principi sulla necessita di autorizzazioni e sulle garanzie per accesso ai dati di traffico/ubicazione; il riconoscimento dell'OEI non permette di eludere i requisiti di protezione dei diritti fondamentali nello Stato di emissione quando in quell'ordinamento l'accesso richiede autorizzazione giudiziale

  • Sezioni Unite Cassazione, sentenze n. 23755/24 e n. 23756/24

    Chiariscono che l'acquisizione tramite OEI di comunicazioni gia decrittate dall'autorita estera rientra nella circolazione delle prove e non nell'art. 234-bis; stabiliscono presunzione relativa di legittimita dell'attivita estera e l'onere per la difesa di allegare e provare violazioni dei diritti fondamentali

Massime di principio

  • Se i contenuti o i dati sono gia in possesso di un'autorita estera e vengono trasmessi tramite OEI, si applica la disciplina sulla circolazione delle prove (artt. 238, 270 c.p.p. e art. 78 disp. att.) e non l'art. 234-bis
  • Non e richiesta, secondo l'ordinamento italiano, una preventiva autorizzazione del giudice nazionale quando l'OEI riguarda prove gia acquisite regolarmente dallo Stato di esecuzione; il giudice italiano puo pero escludere la prova se riscontra violazioni dei diritti fondamentali
  • Vige una presunzione relativa di legittimita delle acquisizioni compiute dall'autorita giudiziaria di un altro Stato membro; la difesa ha l'onere di allegare e provare specificamente le violazioni contestate
  • L'indisponibilita dell'algoritmo di cifratura non costituisce, di per se, violazione dei diritti di difesa; e necessaria una deduzione concreta che dimostri rischio di alterazione o illegittimita del dato
  • Le questioni di interpretazione del diritto dell'Unione vanno formulate quando vi siano dubbi ragionevoli e concreti; ricorsi generici non impongono automaticamente rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE
  • Quando si trattano dati di traffico/ubicazione, occorre verificare se l'accesso originario e' avvenuto con le garanzie previste (es. autorizzazione giudiziale nello Stato di esecuzione); se tale garanzia e' stata rispettata, l'utilizzo in Italia e' generalmente ammissibile

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