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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15309/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce dalla successione di un soggetto deceduto ab intestato nel 2011, lasciando due figli. Una figlia ha convenuto in giudizio il fratello e la nuora del de cuius chiedendo, in sintesi: l'accertamento dell'apertura della successione; la declaratoria di nullità o inefficacia di due atti di compravendita del 1993 e del 1996, asseritamente simulati e in realtà donativi; il rendiconto dei beni appresi; l'acquisizione alla massa ereditaria dei cespiti alienati, delle costruzioni e delle somme percepite per espropriazione; la divisione della comunione ereditaria o, in subordine, la riduzione per reintegra della legittima. Il tribunale ha rigettato o dichiarato inammissibili le domande. La corte d'appello ha confermato: ha ritenuto che non vi fosse un relictum inesistente o irrilevante, che l'azione di simulazione relativa prodromica alla riduzione verso la nuora richiedesse la previa accettazione con beneficio di inventario, che la nuora fosse terza/soggetto estraneo alla successione, che per l'atto del 1996 il pagamento fosse sufficientemente individuato e provato, e che non fossero necessari né la c.t.u. né l'ordine di esibizione per sopperire a carenze di allegazione e prova. Nel ricorso per cassazione la figlia ha dedotto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 99, 112 e 113 c.p.c. e vizio motivazionale, sostenendo che la corte avesse letto gli atti in modo preordinato a favorire il fratello; 2) violazione degli artt. 177, 564 e 2697 c.c. e 112 c.p.c., sostenendo che la nuora non fosse estranea ma affine e che l'acquisto, per il regime di comunione legale, avesse coinvolto anche il coniuge; 3) violazione dell'art. 564 c.c. e norme costituzionali, contestando la necessità dell'accettazione beneficiata anche in presenza di beni relitti asseritamente inconsistenti; 4) violazione degli artt. 1417 e 2697 c.c., 215 c.p.c. e del R.D. n. 1736/1933, lamentando che i tre assegni bancari indicati nell'atto del 1996 non fossero stati realmente individuati nel conto corrente di provenienza; 5) violazione dell'art. 210 c.p.c., in relazione al diniego di c.t.u. e/o esibizione documentale, sostenendo che fosse sufficiente allegare il fatto costitutivo del diritto e che la consulenza potesse essere disposta come percipiente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità, con attribuzione al difensore antistatario della controparte. Ha inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato. La decisione conferma che: la censura sul vizio motivazionale era inammissibile o infondata perché la motivazione di merito superava il minimo costituzionale; la doglianza sulla posizione della nuora non colpiva la ratio decidendi, essendo l'effetto della comunione legale insufficiente a renderla successibile; la questione del relictum non scalfiva l'accertamento di fatto della corte di merito; la prova della simulazione dell'atto del 1996 era stata ritenuta insufficiente e comunque la valutazione di merito non era sindacabile in cassazione; la richiesta di c.t.u./esibizione era correttamente respinta perché esplorativa e sostitutiva dell'onere di allegazione e prova della parte.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata; la Corte non ne ravvisa violazione nella decisione impugnata.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per dedurre ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte esclude che la sentenza di merito abbia violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo; non risulta violato dalla motivazione della corte territoriale.

  • art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), c.p.c.

    Utilizzato per veicolare le censure di violazione di legge e nullità processuale; la Corte distingue tra errori di diritto e tentativi di rivalutazione del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte ricorda che, dopo la riforma del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Parametro del minimo costituzionale della motivazione; la sentenza di merito lo supera.

  • art. 564 c.c.

    L'azione di riduzione verso soggetti non coeredi richiede, in linea generale, la previa accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario; la Corte ribadisce che il legittimario che agisce come terzo per far accertare la simulazione assoluta o per far valere la nullità del negozio dissimulato non è soggetto a tale onere, ma nel caso concreto la domanda era stata qualificata come simulazione relativa prodromica alla riduzione.

  • art. 177 c.c.

    Cita il regime di comunione legale dei beni tra coniugi, ma la Corte afferma che l'acquisto del 50% in favore del coniuge è solo effetto legale del regime e non attribuisce qualità di successibile.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte afferma che non vi è stata inversione dell'onere della prova: gli originari convenuti hanno assolto all'onere di dimostrare il pagamento del prezzo.

  • art. 1417 c.c.

    Richiamato in tema di prova della simulazione; la Corte ammette il ricorso a presunzioni ma ribadisce che la valutazione degli indizi spetta al giudice di merito.

  • art. 215 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo; non emerge una specifica violazione autonoma nella decisione.

  • R.D. n. 1736/1933

    Richiamato con riferimento agli assegni bancari utilizzati per il prezzo; la Corte reputa sufficiente l'indicazione degli estremi dei titoli e la valutazione complessiva del merito.

  • art. 210 c.p.c.

    L'ordine di esibizione è provvedimento discrezionale e non può essere usato per supplire a carenze di allegazione o per ottenere ricerche esplorative.

  • art. 119, comma 4, T.U.B.

    La Corte richiama la possibilità per la parte di chiedere direttamente alla banca copia della documentazione delle operazioni degli ultimi dieci anni, rilevando l'inidoneità della richiesta istruttoria formulata.

  • art. 179, comma 1, lett. b), c.c.

    Richiamato per evidenziare che, se l'acquisto fosse stato una donazione, il bene sarebbe stato personale e non rientrante nella comunione legale.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato nel terzo motivo; non assume una ratio autonoma nella decisione.

  • art. 2 Cost.

    Invocato nel terzo motivo; non incide sulla soluzione della Corte.

  • art. 111, primo comma, Cost.

    Invocato nel terzo motivo; la Corte non ne ricava un diverso esito sull'art. 564 c.c.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Applicato per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più proponibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione: il controllo è limitato al rispetto del minimo costituzionale della motivazione.
  • Il legittimario che impugna un atto compiuto dal de cuius per far valere una simulazione relativa finalizzata alla riduzione deve, in linea generale, rispettare le condizioni previste dall'art. 564 c.c.; diversa è l'ipotesi in cui agisca come terzo per accertare una simulazione assoluta o la nullità del negozio dissimulato, caso in cui la previa accettazione beneficiata non è necessaria.
  • La mera comunione legale tra coniugi non trasforma il coniuge del beneficiario in successibile del de cuius: l'effetto dell'acquisto del 50% in comunione è un effetto legale del regime patrimoniale, non un titolo successorio.
  • La prova della simulazione di una compravendita può essere desunta anche per presunzioni, ma la valutazione circa la gravità, precisione e concordanza degli indizi appartiene al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità.
  • La dichiarazione contenuta nel rogito circa il pagamento del prezzo non è vincolante verso il legittimario che agisca come terzo per far valere la simulazione; tuttavia resta a carico della parte che invoca l'effettività della compravendita la prova del pagamento.
  • L'istanza di consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata per colmare carenze di allegazione o per svolgere indagini esplorative alla ricerca di fatti non provati: la c.t.u. è mezzo di ausilio del giudice, non strumento sostitutivo dell'onere probatorio delle parti.
  • L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiede specifica indicazione dei documenti e del loro contenuto rilevante; non può fungere da ricerca generica di prove non altrimenti acquisite.

Come è indicizzato

MaterieTutela dei legittimariImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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