Cassazione Civile, Ordinanza n. 18198/2022 del 07/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (utente)
La controversia
Una persona fisica ha promosso davanti al giudice di pace di Cassino un'azione risarcitoria nei confronti di un ente di patronato, deducendo una cattiva gestione della domanda di ASPI, poi rigettata dall'INPS. Il giudice di pace ha declinato la propria competenza ritenendo competente il tribunale in funzione di giudice del lavoro; il tribunale, a sua volta, ha sollevato regolamento d'ufficio della competenza ex art. 45 c.p.c. La questione portata in Cassazione era quindi se una domanda di danni proposta contro il patronato dovesse essere attratta alla competenza del giudice del lavoro per la materia previdenziale/assistenziale, oppure restare nella competenza del giudice di pace in ragione della sua natura risarcitoria e del valore della causa.
La decisione
La Corte ha dichiarato competente il giudice di pace di Cassino e ha rimesso le parti davanti a quel giudice, assegnando il termine di 60 giorni per la riassunzione. La decisione si fonda sul rilievo che l'azione proposta non era previdenziale o assistenziale, ma risarcitoria, quindi estranea all'ambito dell'art. 442 c.p.c.; inoltre, il valore della domanda era inferiore a 5.000 euro e ricadeva perciò nella competenza del giudice di pace. Le spese sono state rinviate al definitivo.
Norme richiamate
consente il regolamento d'ufficio della competenza da parte del giudice che ritenga erronea la declinatoria o l'attribuzione della causa ad altro giudice.
delimita la competenza per le controversie previdenziali e assistenziali; non si applica a una domanda avente natura meramente risarcitoria nei confronti del patronato.
la connessione non è sufficiente, nel caso richiamato, ad attrarre la domanda risarcitoria contro il patronato alla competenza del giudice del lavoro.
richiamato in relazione ai criteri ordinari di competenza territoriale, non derogati dalla sola connessione evocata.
norma sul rito e sulla competenza in materia previdenziale, richiamata come parametro non applicabile alla domanda risarcitoria contro il patronato.
Massime di principio
- La domanda proposta contro un patronato per cattiva gestione di una pratica amministrativa previdenziale ha natura risarcitoria e non si trasforma, per effetto del collegamento con la prestazione previdenziale richiesta all'INPS, in controversia previdenziale o assistenziale.
- Le controversie che non rientrano nell'ambito dell'art. 442 c.p.c. restano soggette ai criteri ordinari di competenza per materia e valore.
- La connessione con una domanda previdenziale proposta contro un diverso soggetto non è, di per sé, idonea ad attrarre la domanda risarcitoria contro il patronato alla competenza del giudice del lavoro.
- Quando la domanda risarcitoria ha valore inferiore alla soglia di competenza, la controversia appartiene al giudice di pace.
- In sede di regolamento di competenza, la Cassazione individua il giudice competente sulla base della qualificazione sostanziale della domanda, non della sola origine previdenziale del preteso danno.
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