Cassazione Penale, Ordinanza n. 10533/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non rispettassero il requisito di specificità imposto dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché si limitavano a formulazioni generiche e non consentivano di individuare in modo puntuale le doglianze. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia dell'11 marzo 2024. Nel ricorso sono stati dedotti due motivi: il primo, formalmente qualificato come violazione di legge, contestava l'affermazione di responsabilità; il secondo denunciava il difetto di motivazione in punto trattamento sanzionatorio. La Corte ha però rilevato che entrambi i motivi erano generici e indeterminati, perché non indicavano gli specifici elementi posti a base delle censure né le ragioni di diritto e i dati di fatto a loro sostegno, impedendo così al giudice dell'impugnazione di comprendere i rilievi e di esercitare il sindacato richiesto.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e pertinenti, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento delle censure; la loro mancanza comporta inammissibilità.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici, pertinenti e autosufficienti quanto meno nei loro profili essenziali: non è sufficiente una critica generica alla decisione impugnata.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da motivazione logicamente corretta, il ricorrente deve indicare con precisione quali passaggi siano erronei e per quali ragioni di diritto o di fatto; altrimenti la censura è inammissibile.
- La deduzione formale di un vizio di violazione di legge o di difetto di motivazione non basta, se non è accompagnata da una concreta individuazione del capo della decisione e delle ragioni della sua asserita illegittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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