Cassazione Civile, Ordinanza n. 34693/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (giudice)
La controversia
La controversia nasce da un’occupazione di un’area privata da parte di un Comune per la realizzazione di opere pubbliche, senza che sia mai stato adottato il decreto di esproprio dopo la dichiarazione di pubblica utilità. Il proprietario aveva inizialmente chiesto la condanna dell’ente sia all’acquisizione del bene sia al risarcimento dei danni; dopo una precedente declinatoria di giurisdizione da parte del giudice ordinario, il giudizio era stato riassunto davanti al TAR, che aveva accolto in parte la domanda ma aveva sollevato d’ufficio conflitto di giurisdizione limitatamente alla questione dell’indennità per il periodo di occupazione legittima. Il motivo del conflitto riguarda quindi l’individuazione del giudice munito di giurisdizione sulla domanda di liquidazione dell’indennità dovuta in caso di acquisizione del bene ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, domanda proposta in alternativa alla restituzione e al risarcimento per occupazione illegittima.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di liquidazione dell’indennità di occupazione legittima conseguente a eventuale acquisizione del bene ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Ha quindi cassato in relazione la sentenza della Corte d’appello di Catania che aveva declinato la giurisdizione e ha rimesso le parti alla medesima Corte, in diversa composizione, per la decisione sulla domanda. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata attività difensiva delle parti.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001
L’indennità dovuta per l’acquisizione del bene ha natura intrinsecamente indennitaria e unitaria; la componente forfettaria pari al 5% annuo sul valore venale serve a descrivere uno degli elementi considerati nella quantificazione, non a scindere il credito in autonome voci risarcitorie e indennitarie.
art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a.
Le controversie sulla determinazione e corresponsione dell’indennizzo dovuto per l’acquisizione del bene ex art. 42-bis appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario e, in unico grado, alla Corte d’appello.
Il TAR ha potuto sollevare d’ufficio il conflitto di giurisdizione.
Richiamato per la riassunzione del giudizio davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato dal TAR per affermare l’atipicità delle pronunce di condanna e la possibilità di formulare una statuizione che non pregiudichi l’eventuale acquisizione legittima del bene.
Massime di principio
- La domanda avente ad oggetto la liquidazione dell’indennità dovuta al proprietario in caso di acquisizione sanante del bene ex art. 42-bis rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, perché il credito ha natura indennitaria unitaria e non è scomponibile in voci autonome.
- La componente forfettaria prevista dall’art. 42-bis per il mancato godimento del bene non attribuisce una distinta azione risarcitoria, ma concorre alla determinazione dell’unico indennizzo dovuto per l’acquisizione.
- Quando la controversia comprende sia la restituzione del bene e il risarcimento per occupazione illegittima, sia la distinta domanda di indennità da acquisizione ex art. 42-bis, il riparto di giurisdizione va operato per singole domande secondo la loro effettiva causa petendi.
- La devoluzione al giudice amministrativo delle domande restitutorie e risarcitorie per occupazione illegittima non si estende, per connessione, alla domanda di quantificazione dell’indennità da acquisizione legittima, perché la giurisdizione è inderogabile per motivi di connessione.
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