Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5644/2024 del 08/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Catanzaro per vari reati e per detenzione di armi. Il ricorrente ha dedotto: 1) incompetenza territoriale del G.I.P. di Catanzaro connessa all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., sostenendo che la competenza sarebbe del G.I.P. di Lamezia Terme; 2) carenza della gravità indiziaria rispetto al cap. 70 (detenzione del fucile kalashnikov), perché era solo a conoscenza del luogo e non proprietario/possessore dell'immobile; 3) insussistenza di gravi indizi per i capi 72) e 73) poiché le altre armi sarebbero di Galati Michele; 4) sproporzione della misura cautelare e mancata valutazione delle esigenze cautelari (fatti datati, soggetto incensurato e di 60 anni).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che, nel procedimento cautelare, la verifica della competenza si effettua sulla base della descrizione del fatto fornita dal pubblico ministero e che la valutazione sulla gravità indiziaria non può essere utilizzata per dichiarare l'incompetenza del giudice cautelare salvo che l'imputazione risulti viziata radicalmente nella sua formulazione. L'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. non comporta automaticamente la perdita della competenza distrettuale del G.I.P. di Catanzaro. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili per genericità o manifestamente infondati: le intercettazioni e gli atti di causa sono stati ritenuti idonei a fondare la sussistenza di gravi indizi in ordine alla detenzione e occultamento delle armi nel casolare usato da Orecchio; la misura carceraria è stata considerata proporzionata alla gravità dei fatti. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 27 cod. proc. pen.

    Consente al giudice che si dichiara incompetente di applicare comunque la misura cautelare in via eccezionale per ragioni di urgenza, ma entro i limiti temporali previsti dalla norma.

  • art. 291, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 291, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti e all'operatività del potere del giudice che dichiara la propria incompetenza in sede cautelare; vincola l'applicazione della misura all'accertamento dell'urgenza.

  • art. 22 cod. proc. pen.

    art. 22, commi 1-2, cod. proc. pen.

    Stabilisce gli effetti della dichiarazione di incompetenza nelle indagini preliminari: la decisione produce effetti limitati al singolo provvedimento e prevede la restituzione degli atti al pubblico ministero.

  • art. 54, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 54, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede che la trasmissione degli atti al P.M. competente è subordinata alla valutazione autonoma dell'organo procedente; rilevante per il mantenimento o meno della titolarità dell'indagine.

  • art. 21, commi 2 e 3 e art. 491, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 21, commi 2-3; art. 491, comma 1, cod. proc. pen.

    Regolano i termini e le modalità per la contestazione della competenza nel giudizio ordinario; la Corte ne ricava il principio che la competenza va valutata "ex ante" sulla base della descrizione del fatto.

  • art. 328, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    art. 328, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Richiamato relativamente alla determinazione del circondario del tribunale territorialmente competente nei casi rilevanti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso, applicata al ricorrente.

  • Sezioni Unite, sentenza "Giacobbe" n. 19214 del 23/04/2020

    Sez. U., n. 19214/2020 (Giacobbe)

    Chiarisce che la competenza è presupposto inscindibile e che la dichiarazione di incompetenza in sede cautelare ha effetti limitati; non risolve tuttavia il tema dei presupposti della competenza nel procedimento cautelare, bensì gli effetti dell'incompetenza sul prosieguo del giudizio.

  • Sez. 1, n. 32956 del 14/07/2022 (Fall Thierno Mountaga)

    Indirizzo recente secondo cui il tribunale del riesame che riqualifichi i fatti incidendo sulla competenza deve dichiarare l'incompetenza del G.I.P. del capoluogo, pur conservando la possibilità di applicare la misura per urgenza ai sensi dell'art. 27 c.p.p.

  • Sez. 1, n. 7511 del 25/01/2011 e Sez. 2, n. 50758 del 21/11/2019

    Sez. 1, n. 7511/2011; Sez. 2, n. 50758/2019

    Orientamento che ritiene la competenza del giudice cautelare determinabile sulla base della descrizione del fatto nella richiesta del P.M., escludendo che la valutazione della gravità indiziaria incida sulla decisione di competenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare la competenza va valutata "ex ante" sulla base della rappresentazione del fatto offerta dal pubblico ministero; la mera successiva esclusione di un'aggravante non determina automaticamente l'incompetenza territoriale.
  • La decisione sulla competenza è distinta dalla valutazione della gravità indiziaria: la carenza di gravità su un profilo non è di per sé idonea a far dichiarare l'incompetenza del giudice cautelare, salvo che l'imputazione sia viziata nella sua formulazione originaria.
  • Un giudice che ritenga di non essere competente può comunque, per ragioni di urgenza e nei limiti temporali previsti dalla legge, applicare la misura cautelare (art. 27 c.p.p. e art. 291 c.p.p.); l'avvocato deve quindi valutare anche ricorsi urgenti mirati a far valere vizi procedurali o di costituzionalità dell'intervento cautelare.
  • Per contestare efficacemente la competenza territoriale in sede cautelare occorre dimostrare l'erroneità o l'insussistenza di elementi fattuali nella rappresentazione del P.M., non limitarsi a dedurre una carenza di gravità indiziaria.
  • Le impugnazioni generiche o che non confrontano specificamente gli atti e le intercettazioni depositate sono spesso inammissibili o destinate al rigetto: le doglianze devono essere puntuali e riferite al contenuto del fascicolo.
  • Nella scelta della misura cautelare rileva la gravità concreta dei fatti (ad es. detenzione di armi da guerra): età, precedenti e tempo trascorso non escludono automaticamente la misura se gli elementi di pericolo sociale permangono.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.