Sentenza del 25/03/2024 n. 292 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova
IVA - Diritto di detrazione - Acquisto di immobile ad uso abitativo - Successiva rivendita - Non spettanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato rigettato. Il Collegio ha ritenuto applicabile in via diretta l'art. 19-bis1, comma 1, lett. i) del DPR n. 633/1972 e ha concluso che la ricorrente, avendo per oggetto principale la compravendita di immobili e avendo venduto l'immobile in regime di esenzione, non poteva beneficiare della detrazione dell'IVA assolta in acquisto. Sono state compensate integralmente le spese di giudizio.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento per recupero IVA detratta sull'acquisto, nel 2016, di un immobile ad uso abitativo poi rivenduto. La società sosteneva che l'operazione fosse inerente all'attività d'impresa (immobile inserito nelle rimanenze, con successiva locazione e vendita generatrice di plusvalenza) e richiamava orientamenti giurisprudenziali che ammetterebbero la detrazione quando l'acquisto sia effettivamente connesso all'attività imprenditoriale. L'Ufficio invece ha applicato lett. i) art. 19-bis1 DPR 633/1972, ritenendo che la detrazione per acquisto di fabbricati abitativi spetti solo alle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale la costruzione degli stessi e che, essendo la successiva cessione stata effettuata in regime di esenzione, la detrazione non era ammessa per ragioni di neutralità IVA.
Norme richiamate
art. 19-bis1, comma 1, lett. i), D.P.R. 633/1972
La norma limita la possibilità di detrarre l'IVA sugli acquisti di fabbricati ad uso abitativo alle sole imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale la costruzione di tali fabbricati; pertanto imprese con oggetto principale diverso (es. compravendita) non possono automaticamente detrarre l'IVA sull'acquisto.
art. 19, comma 2, D.P.R. 633/1972
Rilevato il principio di neutralità dell'IVA: se l'operazione in uscita è esente, la detrazione dell'IVA a monte sull'acquisto non è consentita, salvo condizioni espresse dalla norma.
Massime di principio
- La detrazione dell'IVA sull'acquisto di un immobile ad uso abitativo è ammissibile in via ordinaria solo se l'impresa ha per oggetto esclusivo o principale la costruzione di immobili: verificare sempre l'oggetto sociale.
- Se l'immobile acquistato viene poi alienato con una cessione esente, la detrazione operata in acquisto rischia di essere recuperata per il principio di neutralità dell'IVA; occorre valutare la prevedibilità e la natura della destinazione dell'immobile al momento dell'acquisto.
- L'iscrizione dell'immobile in bilancio come bene merce o come bene patrimoniale e l'effettiva utilizzazione (locazione, alienazione) sono elementi rilevanti per dimostrare l'inerenza, ma non possono elidere una limitazione normativa espressa come quella dell'art. 19-bis1, lett. i).
- Per evitare contestazioni, chi opera compravendita dovrebbe: a) verificare e, se necessario, modificare l'oggetto sociale se è intenzione esercitare attività di costruzione; b) valutare la possibilità e i requisiti per optare per l'applicazione dell'IVA sulle cessioni quando la legge lo consente; c) conservare documentazione oggettiva che dimostri l'inerenza dell'acquisto all'attività d'impresa.
- In caso di dubbio, considerare una consulenza preventiva o un interpello all'Amministrazione finanziaria per ridurre il rischio di recupero IVA, sanzioni e interessi.
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