Sentenza n. 497/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, nei termini, della sentenza del Tribunale di Palmi che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta Docente per determinate annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015. Ha dedotto e documentato che la sentenza era stata notificata al Ministero, era passata in giudicato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. L’amministrazione si è costituita con memoria di mera forma. Nel corso del giudizio ha comunicato che il bonus riconosciuto era stato accreditato alla ricorrente il 12 gennaio 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l’amministrazione ha dato esecuzione alla sentenza e la ricorrente ha ottenuto il credito riconosciuto. Il Collegio ha tuttavia posto le spese a carico del Ministero, applicando il criterio della soccombenza virtuale: l’esecuzione è avvenuta con ingiustificato ritardo e soltanto dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza. Le spese sono state liquidate in euro 250,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre ordinata l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
beneficio della “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”
La norma costituisce il fondamento del diritto al beneficio riconosciuto alla ricorrente dalla sentenza del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
termine dilatorio di 120 giorni
Il termine dilatorio per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche era decorso prima della proposizione del ricorso per ottemperanza.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il provvedimento giurisdizionale posto a fondamento della domanda, viene meno l’oggetto della controversia e il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- La sopravvenuta esecuzione del giudicato non impedisce la condanna dell’amministrazione alle spese quando l’adempimento sia avvenuto tardivamente e soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza.
- Ai fini della regolazione delle spese nel giudizio di ottemperanza, il ritardo ingiustificato nell’esecuzione del giudicato consente di porre le spese a carico dell’amministrazione, anche se la domanda diviene priva di oggetto prima della decisione.
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