Cassazione Civile, Ordinanza n. 29565/2023 del 25/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condominio)
La controversia
Un condominio aveva ottenuto un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per il pagamento di spese condominiali ordinarie e straordinarie relative agli anni 2017/2019, sulla base di delibere assembleari del 13-8-2018 e del 30-11-2018. Il condomino ingiunto proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Cagliari e chiedeva la sospensione del giudizio, sostenendo che vi fosse pregiudizialità rispetto a un diverso giudizio pendente nel quale un’altra condomina aveva impugnato delibere assembleari diverse, anteriori, che avrebbero riguardato lavori straordinari collegati. Il Tribunale sospendeva il giudizio ex art. 295 c.p.c. ritenendo che la causa di impugnazione delle delibere assembleari comprendesse anche la delibera posta a fondamento del decreto ingiuntivo. Il condominio ricorreva per regolamento necessario di competenza con due motivi: con il primo denunciava violazione dell’art. 295 c.p.c. per insussistenza del rapporto di pregiudizialità, poiché il giudizio pendente riguardava delibere diverse da quelle poste a base del monitorio; con il secondo sosteneva, comunque, che non ricorressero i presupposti della sospensione necessaria, trattandosi di credito per oneri condominiali ordinari e straordinari e non risultando sospesa l’efficacia esecutiva delle delibere impugnate. Il resistente non svolgeva difese.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, assorbito il secondo. Ha rilevato, esaminando gli atti, che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base delle delibere del 13-8-2018 e del 30-11-2018, mentre il giudizio di impugnazione richiamato riguardava delibere del 2017, anteriori e diverse. La sospensione ex art. 295 c.p.c. era quindi stata disposta in assenza del necessario rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi. La Corte ha annullato il provvedimento impugnato e disposto la prosecuzione del giudizio di opposizione davanti al Tribunale di Cagliari, che provvederà anche sulle spese del regolamento di competenza.
Norme richiamate
La sospensione necessaria può essere disposta solo quando tra i due giudizi esista un effettivo rapporto di pregiudizialità in concreto; se il giudizio richiamato riguarda deliberazioni diverse da quelle poste a base del decreto ingiuntivo, la sospensione è illegittima.
Il provvedimento di sospensione è stato impugnato mediante regolamento necessario di competenza.
artt. 377, 375 n.4 e 380bis.1 c.p.c.
Norme richiamate per la trattazione camerale del ricorso per regolamento di competenza.
Norma richiamata in relazione al ricorso per decreto ingiuntivo promosso dal condominio.
Massime di principio
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. richiede che il giudizio pregiudicante abbia a oggetto la medesima questione decisiva che condiziona l'esito della causa sospesa; la mera somiglianza o connessione non basta.
- Quando il credito condominiale azionato monitoriamente si fonda su specifiche delibere assembleari, occorre verificare in modo puntuale che il diverso giudizio pendente investa proprio quelle delibere e non atti differenti o anteriori.
- In sede di regolamento di competenza la Corte può verificare direttamente gli atti processuali per accertare l'esistenza del presupposto di fatto della pregiudizialità.
- Se manca il nesso di pregiudizialità, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo deve proseguire senza sospensione e il giudice di merito provvede anche sulle spese del regolamento.
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