Cassazione Penale, Ordinanza n. 09894/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'unico motivo dedotto conteneva doglianze di merito non scrutinabili in cassazione ed era formulato in modo generico. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Roma del 26/03/2025. Il testo dell'ordinanza non riporta il contenuto sostanziale della decisione di merito né il capo di imputazione, ma chiarisce che vi era un unico motivo di ricorso, ritenuto inammissibile perché composto da mere doglianze in fatto e formulato in modo del tutto generico. La Corte di cassazione ha quindi rilevato che le censure non erano consentite in sede di legittimità.
Norme richiamate
all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite doglianze che si risolvano in una rivalutazione del fatto o del merito della decisione impugnata.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e puntuale; censure generiche o meramente assertive non sono scrutinabili.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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