Cassazione Penale, Ordinanza n. 29840/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un’istanza proposta in sede esecutiva da un condannato per ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 81, secondo comma, c.p. tra diversi episodi criminosi: incendio, violenza a pubblico ufficiale, falsa dichiarazione sulla propria identità a pubblico ufficiale e rapina aggravata dall’arma. Il tribunale dell’esecuzione ha rigettato la richiesta rilevando l’assenza di indici di un unico disegno criminoso, la mancata indicazione, da parte del richiedente, della preesistente ideazione unitaria, l’eterogeneità dei reati e l’insufficienza della sola tossicodipendenza a fondare il vincolo della continuazione. Nel ricorso per cassazione la difesa ha censurato l’ordinanza deducendo l’omessa valorizzazione della contiguità temporale dei primi due episodi, dello stato di tossicodipendenza come movente dei reati e della contiguità spaziale di alcuni fatti, sostenendo che tali elementi avrebbero dovuto condurre al riconoscimento del vincolo unitario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell’esecuzione abbia correttamente applicato i principi in tema di continuazione, evidenziando in modo non illogico l’assenza di elementi da cui desumere che, già al momento del primo reato, il condannato avesse programmato anche i fatti successivi, nonostante il tempo intermedio e la non omogeneità delle condotte. Ha inoltre osservato che le doglianze della difesa erano generiche e miravano sostanzialmente a proporre una diversa lettura del materiale tratto dalle sentenze di esecuzione, senza evidenziare vizi logici decisivi. Quanto alla tossicodipendenza, la motivazione impugnata è stata ritenuta congrua nel negare che tale condizione avesse determinato i reati o che questi fossero stati commessi per procurarsi denaro per lo stupefacente, anche in ragione dell’eterogeneità delle violazioni contestate. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La continuazione richiede che i reati successivi siano riconducibili a un medesimo disegno criminoso già presente, almeno nelle linee generali, sin dalla consumazione del primo reato; l’eterogeneità delle condotte e l’assenza di indici programmatici ostano al riconoscimento del vincolo.
Richiamato solo per l’omissione delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione non può fondarsi sulla sola contiguità temporale o spaziale tra i reati, occorrendo elementi concreti da cui inferire un preesistente disegno criminoso unitario.
- La tossicodipendenza del condannato, di per sé, non è sufficiente a dimostrare l’unitarietà del disegno criminoso, se mancano ulteriori indici che colleghino i singoli episodi a un’unica programmazione.
- In sede di legittimità, la censura contro il diniego della continuazione è inammissibile quando si risolve nella richiesta di una diversa valutazione del compendio probatorio, in assenza di manifesta illogicità o carenze decisive della motivazione.
- L’eterogeneità delle violazioni commesse può costituire un indice ostativo al riconoscimento della continuazione, in quanto compatibile con autonome risoluzioni criminose e non con un unico programma delittuoso.
Come è indicizzato
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