Cassazione Penale, Sentenza n. 11758/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., denunciando un presunto errore di fatto nell'ordinanza della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta del 11 marzo 2024. In particolare si censurava l'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia e all'imputato, asserendo che tale omissione avrebbe inciso sull'irricevibilità della decisione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile. La Corte ha ritenuto che il ricorso originario fosse proposto avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., con doglianze indeducibili, sicché la materia è stata decisa ai sensi del comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p., "senza formalità", ossia senza obbligo di specifica notificazione alle parti dell'udienza fissata per la decisione. Pertanto non era la sede per rimettere in discussione la deducibilità delle censure. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata come base per il ricorso straordinario per errore di fatto; la Corte ha ritenuto il ricorso infondato perché la censura non poteva riformulare questioni già escluse per indeducibilità.
La sentenza impugnata era stata emessa ai sensi di questa norma; la Corte ha richiamato che le doglianze mosse contro tale sentenza erano indeducibili, circostanza che giustifica il procedimento semplificato previsto per decisione senza formalità.
Applicato dalla Corte per affermare che, nelle ipotesi previste, la decisione può essere presa "senza formalità", cioè senza necessità di specifica comunicazione alle parti dell'udienza per la decisione, rendendo irrilevante l'asserita omissione di notificazione.
Massime di principio
- Se la decisione impugnata è stata resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e le doglianze sono indeducibili, il provvedimento può essere deciso ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, senza formalità: non è obbligatoria la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza per la decisione.
- Un ricorso per errore di fatto ex art. 625-bis non è il mezzo per riesaminare la deducibilità di censure che la legge qualifica come indeducibili: la Corte non riesamina il merito delle censure in questa sede.
- L'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza non è sempre idonea a viziargiungere l'impugnazione quando la legge consente la decisione "senza formalità"; va verificata la disciplina speciale applicabile al provvedimento impugnato.
- Presentare ricorsi manifestamente infondati può comportare condanne alle spese e sanzioni (es. pagamento alla Cassa delle ammende); valutare la ammissibilità e la deducibilità delle censure prima di proporre ricorsi.
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