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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12915/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto delle rinunce intervenute: prima la rinuncia di Banco BPM al ricorso e al controricorso, poi la rinuncia di Sama Magazzini al ricorso, accettata da Banco BPM. Di conseguenza ha dichiarato estinto per rinuncia il giudizio di cassazione e ha escluso la liquidazione delle spese ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

La controversia nasce da rapporti di locazione commerciale: un tribunale aveva rigettato le opposizioni di Sama Magazzini S.r.l. contro più decreti ingiuntivi emessi per canoni di locazione non corrisposti, pur accogliendo la riconvenzionale della stessa opponente per la restituzione di una somma versata a titolo di deposito cauzionale. La corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibile l'intervento in appello della società poi divenuta Banco BPM S.p.A., che sosteneva di essere l'unico soggetto creditore di Sama Magazzini, e aveva confermato la decisione di primo grado. In cassazione, Banco BPM e Sama Magazzini hanno proposto ricorsi; tuttavia, prima della decisione, Banco BPM ha rinunciato al ricorso e al controricorso, e successivamente anche Sama Magazzini ha rinunciato al proprio ricorso, con accettazione della rinuncia da parte di Banco BPM.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto per la decisione del ricorso per cassazione.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    Non deve provvedersi alla liquidazione delle spese ai sensi dell’art. 391, 4° comma, cod.proc.civ.

    In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la Corte ha escluso la liquidazione delle spese.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, ove validamente effettuata e, se necessario, accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
  • Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, la Corte non provvede alla liquidazione delle spese se ricorrono le condizioni previste dall'art. 391, comma 4, c.p.c.
  • L'estinzione per rinuncia assorbe ogni ulteriore esame dei motivi di ricorso e delle questioni sostanziali o processuali prospettate nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLocazione commerciale
RamiProcesso civileLocazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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