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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08354/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Per effetto dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto un solo motivo di ricorso contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il giudizio di responsabilità nei suoi confronti. La censura riguardava la motivazione posta a base dell'affermazione di colpevolezza, ma la Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era generico e non specifico, perché si limitava a riproporre gli stessi argomenti già esaminati e ritenuti infondati dal giudice di appello, senza confrontarsi in modo puntuale con le ragioni della decisione impugnata. È stata quindi affermata la carenza di correlazione tra le ragioni della sentenza e quelle dell'impugnazione, con conseguente inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    mancanza di specificità del motivo

    La mancanza di specificità del motivo di ricorso, desumibile dall'assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell'impugnazione, determina l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e deve confrontarsi con le rationes decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure già esaminate e disattese nel giudizio di merito non soddisfa tale requisito.
  • La genericità del motivo, quando si traduce nella mancata correlazione tra critica mossa e argomentazione della decisione impugnata, integra causa di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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