Ordinanza n. 1904/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sez. VII, che aveva respinto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionaria demaniale)
Prevale il privato
La controversia
La società concessionaria ha proposto appello contro la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha chiesto incidentalmente la sospensione dell'efficacia della sentenza. L'esigenza cautelare riguardava il rischio che, nelle more del giudizio d'appello, il Comune procedesse alla riacquisizione coattiva della disponibilità del compendio demaniale, impedendo alla società di gestirlo durante la prossima stagione balneare. Il testo non specifica i singoli motivi di appello, limitandosi a riferire che le questioni da essi sottese necessitano di approfondimento nella fase di merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata, impedendo nelle more la riacquisizione coattiva della disponibilità del compendio. La società appellante è stata autorizzata a gestire il compendio per la prossima stagione balneare, con obbligo di provvedere alla manutenzione e alla pulizia dell'intera area demaniale in concessione e con permanenza degli obblighi di pagamento dei canoni e sovracanoni demaniali e delle imposte regionali. Il Collegio ha ritenuto necessario approfondire le questioni in sede di merito e ha individuato tale soluzione come la più adeguata nel bilanciamento degli interessi contrapposti, anche in considerazione dell'approssimarsi della stagione balneare. Ha inoltre ritenuto che la soluzione comunale, consistente nella riacquisizione immediata dei soli beni di più facile utilizzo, non assicurasse adeguatamente la tutela dell'intero compendio. Gli eventuali pregiudizi pecuniari sono stati considerati comunque ristorabili in sede di merito. L'udienza di merito è stata rinviata a separato decreto presidenziale e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Richiamato quale disposizione processuale applicabile all'appello cautelare; il provvedimento non ne esplicita ulteriormente l'interpretazione.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, quando le questioni dedotte necessitano di approfondimento incompatibile con una decisione sommaria, il giudice può adottare una misura interinale diretta a preservare l'utilità della decisione di merito, mantenendo integra la situazione controversa.
- Nel bilanciamento cautelare, l'approssimarsi della stagione balneare può giustificare la sospensione dell'esecutività della sentenza che imporrebbe la riacquisizione coattiva di un compendio demaniale, consentendo provvisoriamente la gestione al concessionario.
- La sospensione dell'esecutività di una sentenza può essere accompagnata da specifici obblighi di manutenzione e pulizia e dalla permanenza degli obblighi di pagamento dei canoni e degli oneri fiscali, così da tutelare contestualmente l'interesse pubblico al mantenimento e alla cura del bene demaniale.
- Nel giudizio cautelare, il pregiudizio esclusivamente pecuniario può essere ritenuto recessivo rispetto alla necessità di preservare la situazione di fatto e l'utilità della decisione di merito, quando sia comunque ristorabile in quella sede.
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