Ordinanza n. 13/2026 - Bolzano, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 215310/2025 del 29 dicembre 2025, relativo alla procedura di gara AOV/SUA L 05/2025 indetta dalla Provincia Autonoma di Bolzano con bando n. 265581/2025 del 24.04.2025 per l’affidamento dell’appalto di “costruzione di una galleria paravalanghe al km 17,100 ca. nel comune di Senales”, in favore del costituendo RTI Unionbau AG - Brunner & Leiter GmbH; - della proposta di aggiudicazione prot. n. 214751/2025, formulata dall’Autorità di gara in data 23 dicembre 2025, con la quale è stato proposto quale aggiudicatario della procedura di gara de qua il costituendo RTI Unionbau AG - Brunner & Leiter GmbH, nonché della graduatoria definitiva ad essa allegata, nella parte in cui l’Amministrazione ha omesso di disporre l’esclusione delle offerte dei costituendi RTI Unionbau AG - Brunner & Leiter GmbH e P.A.C. S.p.A. – Marx S.r.l. o, comunque, ha attribuito alle medesime i punteggi indicati; - di tutti i verbali di gara e, in particolare, del verbale n. 10 della seduta riservata della Commissione del 28 ottobre 2025, recante l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica, e del verbale n. 3 della seduta riservata dell’Autorità di gara del 5.12.2025 con la quale l’Amministrazione ha formato la graduatoria provvisoria, nella parte in cui hanno omesso di disporre l’esclusione delle offerte dei costituendi RTI Unionbau AG - Brunner & Leiter GmbH e P.A.C. S.p.A. – Marx S.r.l. o, comunque, ha attribuito alle medesime i punteggi indicati; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto che, medio tempore, dovesse essere sottoscritto tra la Provincia autonoma di Bolzano e il costituendo RTI con mandataria Unionbau S.p.A, con richiesta sin da ora di subentrare nell’esecuzione del contratto e con espressa riserva di eventuale domanda risarcitoria per equivalente in separato giudizio, ai sensi dell’art. 30, comma 5, c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione dell’appalto per la costruzione di una galleria paravalanghe in favore di un raggruppamento temporaneo di imprese, unitamente agli atti di gara e alla graduatoria
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione, la proposta di aggiudicazione, la graduatoria e i verbali di gara, sostenendo che avrebbero dovuto essere escluse le offerte dei raggruppamenti risultati aggiudicatario e secondo classificato oppure che a esse avrebbero dovuto essere attribuiti punteggi diversi. In particolare, con riferimento al sottocriterio 2.05, relativo al materiale di scavo, è stata contestata la mancata produzione del consenso dei proprietari delle aree extra progetto destinate allo stoccaggio e la validità del consenso dichiarato dall’aggiudicatario. È stata inoltre dedotta l’assenza di autorizzazione paesaggistica per l’offerta di altra concorrente. Con riferimento al sottocriterio 2.02, relativo all’impatto sul traffico locale, sono state contestate le valutazioni tecnico-progettuali della commissione e l’applicabilità del D.M. 10 luglio 2002. La ricorrente ha chiesto anche la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il subentro, riservando una domanda risarcitoria per equivalente.
La decisione
Il Tribunale ha rigettato la domanda cautelare per carenza, allo stato del sommario esame, di apprezzabili elementi di fumus boni iuris. Quanto al sottocriterio 2.05, ha rilevato che la lex specialis non prevedeva espressamente l’esclusione o l’attribuzione di zero punti per la mancata produzione di una dichiarazione sottoscritta dai proprietari delle aree, collegando la sanzione esclusoria soltanto alla carenza sostanziale della documentazione tecnica complessiva tale da impedire la valutazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario conteneva comunque una dichiarazione relativa al consenso all’utilizzo dell’area di stoccaggio, riferita a un’autorizzazione concessa verbalmente. Anche accedendo alla diversa interpretazione prospettata dalla ricorrente, l’incertezza della lex specialis avrebbe imposto di preferire l’interpretazione conforme al favor partecipationis. Quanto all’autorizzazione paesaggistica, il sottocriterio 2.05 non ne imponeva la necessità, prevedendo soltanto la possibilità di presentare pareri preliminari e contratti già esistenti quali elementi utili alla valutazione. Le censure sul sottocriterio 2.02 coinvolgevano valutazioni tecnico-progettuali sindacabili soltanto in presenza di manifesta illogicità o travisamento; inoltre, non poteva escludersi che gli aspetti contestati attenessero alla fase esecutiva e non alla validità dell’offerta. L’applicabilità del D.M. 10 luglio 2002 richiedeva comunque un maggiore approfondimento nella fase di merito. Escluso il fumus, il periculum in mora è stato ritenuto irrilevante. La trattazione di merito è stata fissata all’8 aprile 2026 e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata rigettata per l’assenza di un apprezzabile fumus boni iuris.
Richiamato dalla ricorrente quale base della riserva di proposizione separata della domanda risarcitoria per equivalente.
art. 2, § 3.11 del disciplinare di gara
carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dagli offerenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto
La sanzione dell’esclusione è collegata alla carenza sostanziale della documentazione tecnica complessiva che impedisca la valutazione dell’offerta, non alla mancata produzione di uno specifico consenso dei proprietari delle aree extra progetto.
D.M. 10 luglio 2002
La sua applicabilità alle censure relative all’impatto sul traffico locale richiede un maggiore approfondimento nella fase di merito.
Massime di principio
- Quando la lex specialis non prevede espressamente l’esclusione o l’attribuzione di zero punti per la mancata produzione di uno specifico documento, la sanzione non può essere desunta in via interpretativa, salvo che la documentazione tecnica complessiva sia sostanzialmente carente al punto da impedire la valutazione dell’offerta.
- In presenza di una formulazione incerta della lex specialis, tra più interpretazioni plausibili deve essere preferita quella maggiormente conforme al favor partecipationis e alla massima partecipazione alla gara.
- La mancata disponibilità di un’autorizzazione paesaggistica non determina l’invalidità dell’offerta quando la lex specialis non la richieda come requisito o documento necessario, ma preveda soltanto la facoltà di presentare pareri o contratti preesistenti come elementi valutabili.
- Le valutazioni tecnico-progettuali della commissione di gara sono sindacabili in sede giurisdizionale soltanto entro i limiti della manifesta illogicità, dell’errore evidente o del travisamento; il giudice non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell’amministrazione.
- In sede cautelare, quando il fumus boni iuris non risulta apprezzabile a un primo esame, il periculum in mora non assume rilievo decisivo ai fini della concessione della misura cautelare.
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