Cassazione Penale, Sentenza n. 24790/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione contro l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Salerno del 27/09/2023 che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 23/03/2023, la quale aveva disposto la misura di sicurezza della libertà vigilata per due anni. Il Tribunale aveva ritenuto tardivo l'appello depositato l'11/04/2023 perchè, secondo la sua lettura, il termine di 15 giorni previsto dall'art. 585 c.p.p. decorreva dalla notificazione al difensore del 23/03/2023. Il ricorrente ha invece dedotto che la notifica personale a Marotta è avvenuta il 01/04/2023 e che l'art. 585 comma 3 c.p.p. stabilisce che quando la decorrenza è diversa per imputato e difensore "opera per entrambi il termine che scade per ultimo", quindi il dies a quo utile era il 01/04/2023 e l'appello era tempestivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che la disciplina dell'art. 585 c.p.p. (comprese le sue lettere relative alla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito) si applica anche ai provvedimenti del magistrato di sorveglianza emessi in camera di consiglio e che, in presenza di notifiche differenziate, opera il termine che scade per ultimo. Avendo la notifica personale a Marotta avuto luogo il 01/04/2023, l'atto di impugnazione depositato l'11/04/2023 era ancora nei termini. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Salerno.
Norme richiamate
Stabilisce le parti legittimate ad impugnare i provvedimenti del magistrato di sorveglianza relativi a misure di sicurezza personali diverse dalla confisca (interessato e difensore).
commi 1, 2 (lett. a e lett. s), 3
Fissa il termine di 15 giorni per l'impugnazione dei provvedimenti emessi in camera di consiglio, la decorrenza da notificazione o dalla comunicazione dell'avviso di deposito e, al comma 3, sancisce che se la decorrenza è diversa per imputato e difensore "opera per entrambi il termine che scade per ultimo", regola applicata in concreto dal giudice.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 1, n. 41559 del 06/04/2023; Sez. 1, n. 17630 del 14/03/2013
Conferma l'interpretazione secondo cui l'art. 585 comma 3 c.p.p. si applica anche ai provvedimenti del magistrato di sorveglianza emessi in camera di consiglio, ovvero che, con notifiche divergenti, il termine che scade per ultimo è quello rilevante per entrambe le parti.
Massime di principio
- Per i provvedimenti del magistrato di sorveglianza emessi in camera di consiglio l'appello deve essere proposto entro 15 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione dell'avviso di deposito (art. 585 c.p.p.).
- Quando la notificazione avviene in tempi diversi per il difensore e per l'imputato, si applica l'art. 585 comma 3: il termine che scade per ultimo opera per entrambi; quindi la decorrenza utile è la più ritardata delle notifiche.
- La data effettiva di notificazione al soggetto interessato è decisiva per valutare la tempestività dell'impugnazione; conservare e allegare il verbale di notifica è fondamentale per provare la data.
- Se il giudice dichiara inammissibile per tardività un appello nonostante la notificazione personale al ricorrente sia avvenuta successivamente a quella del difensore, è possibile ricorrere in cassazione sul profilo di interpretazione e applicazione dell'art. 585 c.p.p.
- In caso di esito favorevole in Cassazione l'effetto è spesso l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di merito competente.
- Prassi consigliata: verificare immediatamente le date di notificazione al difensore e al destinatario, agire entro il termine che scade per ultimo e conservare documentazione probatoria delle notifiche; in caso di contrasto interpretativo citare esplicitamente l'art. 585 comma 3 e la giurisprudenza consolidata.
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