Sentenza n. 15256/2026 - Roma, Sezione 4Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: asserito inadempimento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 597 del 23 gennaio 2026, che aveva ordinato all’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio di consentire l’accesso alla documentazione richiesta
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 597/2026, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la documentazione richiesta con istanza di accesso del 3 aprile 2024, integrata il 18 giugno 2024, e aveva condannato l’USR Lazio a consentirne l’accesso entro 30 giorni. Dopo la proposizione del ricorso, la ricorrente ha notificato e depositato una dichiarazione di rinuncia. Il TAR ha rilevato che si sarebbe dovuta approfondire anche la questione della competenza del giudice adito, trattandosi di ottemperanza a una sentenza del giudice d’appello, ma non l’ha esaminata nel merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio, dando atto della rinuncia ritualmente notificata. Ha ritenuto che la rinuncia inequivoca, in un processo amministrativo a impulso di parte, impedisse di pronunciarsi sul ricorso e prevalesse anche su eventuali declaratorie in rito, compresa quella di inammissibilità per ragioni di competenza. Non ha quindi deciso se l’amministrazione avesse adempiuto alla sentenza né ha esaminato la competenza del TAR a conoscere dell’ottemperanza a una decisione del Consiglio di Stato. Spese compensate, poiché l’attività difensiva dell’Amministrazione, inclusa la costituzione, era interamente successiva alla notifica della rinuncia.
Norme richiamate
Ritenuto che il giudizio va dichiarato estinto per rinuncia della ricorrente, avendo riguardo alla inequivoca dichiarazione contenuta nell’atto notificato;
La rinuncia ritualmente notificata ed espressa in modo inequivoco determina l’estinzione del giudizio.
Ritenuto che la dichiarazione di rinuncia prevale su altre declaratorie in rito, come quella relativa alla inammissibilità del giudizio per ragioni di competenza del giudice adito (come andrebbe approfondito nel caso di specie, nel quale viene richiesta in primo grado l’ottemperanza di una sentenza del giudice di appello), atteso che il giudizio amministrativo è un processo ad impulso di parte, così che la dichiarazione di quest’ultima intesa ad abbandonare il giudizio stesso, impedisce al giudice di pronunciare sul ricorso;
La rinuncia della parte, in quanto espressione dell’impulso di parte che caratterizza il processo amministrativo, impedisce al giudice di pronunciarsi sul ricorso e prevale sulle altre possibili declaratorie processuali, inclusa quella relativa alla competenza.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la rinuncia inequivoca al ricorso, ritualmente notificata, ne determina l’estinzione e impedisce al giudice di decidere sulla domanda.
- La rinuncia al giudizio prevale sulle altre possibili declaratorie in rito, anche quando sia prospettata una questione di competenza del giudice adito.
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