Sentenza n. 5792/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 5269/2024 - RG n. 22067/2023, pubblicata in data 07/05/2024, emessa dal Tribunale di Roma, Sezione IV, notificata in data 24.06.2025 e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosceva il diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente per cinque anni scolastici e condannava il Ministero al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Roma che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione e spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini esecutivi, era passata in giudicato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza del Ministero. L'Amministrazione si è costituita solo formalmente, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione del titolo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato e la regolare notificazione della sentenza, nonché il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha riconosciuto la competenza del TAR ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. e ha ritenuto che, a fronte dell'allegato inadempimento, il Ministero non avesse assolto l'onere di fornire elementi sull'esecuzione del giudicato. In sede di ottemperanza non sono sindacabili i presupposti della pretesa già accertata nel titolo giudiziale. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, prevedendo un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e previa richiesta della ricorrente. Ha escluso, allo stato, la condanna a penalità di mora, riservandola a un'eventuale successiva richiesta in caso di persistente inottemperanza. Ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti e ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, adottando le misure conseguenti.
Attribuisce la competenza per il giudizio di ottemperanza al giudice amministrativo indicato dalla disposizione, ritenuto competente nel caso concreto.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Prevede il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all'esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione; il TAR ne ha accertato il decorso.
art. 1, commi 121 e seguenti, l. 13 luglio 2015, n. 107
È la base normativa del beneficio economico annuale riconosciuto dal giudicato tramite la carta elettronica del docente.
art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724
Il giudicato richiamato disponeva il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, verificati il passaggio in giudicato del titolo, la sua rituale notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, il giudice può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione alla decisione rimasta ineseguita.
- A fronte dell'allegazione dell'inadempimento del giudicato, l'amministrazione deve fornire chiarimenti e documentazione sull'avvenuta esecuzione; la sua costituzione meramente formale, priva di indicazioni al riguardo, non è sufficiente a superare la pretesa esecutiva del creditore.
- Il giudizio di ottemperanza non consente di rimettere in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già accertata nel titolo giudiziale, che devono essere eseguiti nei limiti e secondo il contenuto del giudicato.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell'interessato dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.
- La penalità di mora non deve essere disposta automaticamente: può essere negata allo stato degli atti e riservata a un'eventuale successiva richiesta in caso di persistente inottemperanza.
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