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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31414/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non vi è un esame nel merito della responsabilità, poiché la doglianza è ritenuta generica e non consentita in sede di legittimità per difetto di specificità. La sentenza di appello resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello deducendo un unico motivo di vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità. La Corte di cassazione rileva però che la censura è formulata in modo generico e non specifico: non indica con puntualità le ragioni di fatto e di diritto idonee a confutare l'apparato argomentativo della Corte territoriale, la quale aveva ritenuto provata la consapevolezza dell'imputato sulla provenienza delittuosa della merce trovata nella sua disponibilità. Per tale ragione il ricorso è ritenuto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, c.p.p. e quindi inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, c.p.p.

    a pena di inammissibilità del ricorso

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e puntuali; la mancanza di concreta specificità e di adeguata confutazione della decisione impugnata comporta l'inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo che deduce vizio di motivazione deve essere specifico, puntuale e capace di confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; non sono sufficienti affermazioni generiche o meramente assertive.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di censure che si risolvano in una critica apodittica della motivazione senza indicare le precise ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell'impugnazione.
  • Quando la motivazione della sentenza di merito presenti un apparato argomentativo congruo e logico, il ricorso che non lo confuti in modo concreto è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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