Cassazione Penale, Sentenza n. 43663/2022 del 17/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione contro l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello presentato da Porcù avverso la sentenza del Giudice di pace. Il ricorrente deduce che il giudice di pace aveva autoassegnato un termine maggiore per il deposito della motivazione (oltre i 15 giorni previsti dall'art. 32 d.lgs. 274/2000) e che, poiché la sentenza è stata depositata oltre il quindicesimo giorno, il termine per impugnare doveva decorrere dalla notifica dell'avviso di deposito ai sensi dell'art. 548, comma 2, c.p.p.; tale notifica non sarebbe stata effettuata, per cui l'appello non poteva essere ritenuto tardivo. Si invocano, altresì, profili di illegittima applicazione dell'art. 2 d.lgs. 274/2000 e degli artt. 585 e 548 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che il giudice di pace non può autoassegnarsi un termine per il deposito della motivazione diverso e maggiore rispetto ai 15 giorni di cui all'art. 32 d.lgs. 274/2000; pertanto, se la motivazione è depositata oltre il quindicesimo giorno il termine per impugnare decorre dalla notifica dell'avviso di deposito (art. 548, comma 2, e art. 585 c.p.p.). Nel caso concreto la cancelleria non ha provveduto a notificare l'avviso di deposito, sicché l'appello non poteva essere dichiarato tardivo. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata: senza rinvio agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione; con rinvio per nuovo esame agli effetti civili al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Norme richiamate
Regola i termini di impugnazione; la Corte ha richiamato i commi rilevanti per stabilire il termine di 30 giorni e le modalità di decorrenza a seconda del deposito della motivazione.
Prevede la notifica dell'avviso di deposito quando la motivazione è differita; la Corte ha ritenuto che, in caso di deposito oltre i 15 giorni, il termine di impugnazione decorre da tale notifica.
art. 32 d.lgs. 28/08/2000, n. 274
Stabilisce il termine di 15 giorni per il deposito della motivazione da parte del giudice di pace; la norma è derogatoria rispetto all'art. 544 c.p.p. e impedisce l'autoassegnazione di termini più ampi.
Prevede l'estensione di norme del codice al giudice di pace salvo diversa previsione; la Corte ha chiarito che non consente al giudice di pace di derogare al termine speciale di cui all'art. 32.
Richiamato come riferimento nella motivazione per evidenziare il carattere derogatorio dell'art. 32 d.lgs. 274/2000 rispetto alle norme ordinarie sul deposito della motivazione.
Norma che consente il proscioglimento quando il reato è estinto e l'imputato prospetti interesse concreto ad essere prosciolto; la Corte ha rilevato che il ricorrente non ha allegato tale interesse, consentendo la declaratoria di estinzione per prescrizione senza rinvio penale.
Norma richiamata in relazione al rinvio delle statuizioni civili al giudice civile competente quando viene dichiarata l'estinzione del reato in sede penale.
Massime di principio
- Il giudice di pace non può autoassegnarsi un termine per il deposito della motivazione superiore ai 15 giorni previsti dall'art. 32 d.lgs. 274/2000.
- Se la motivazione è depositata oltre il quindicesimo giorno, il termine per impugnare decorre dalla notifica dell'avviso di deposito ai sensi dell'art. 548, comma 2, c.p.p.; in mancanza di tale notifica l'impugnazione non può essere dichiarata tardiva.
- L'art. 2 d.lgs. 274/2000 non può essere invocato per eludere la speciale disciplina del deposito della motivazione stabilita per il giudice di pace.
- In cassazione, se il ricorrente contesta soltanto la dichiarazione di inammissibilità dell'appello e non allega un concreto e attuale interesse ad ottenere il proscioglimento nel merito, la Corte può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione e rinviare le questioni civili al giudice civile competente.
- È essenziale che la cancelleria notifichi l'avviso di deposito quando il deposito della motivazione avviene oltre il termine legale; l'assenza di tale notifica preserva i termini di impugnazione del ricorrente.
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