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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39849/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo che aveva dichiarato inammissibile il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP. Dopo la proposizione del ricorso, il ricorrente ha trasmesso una rinuncia all'impugnazione senza indicare i motivi e senza chiarire se la rinuncia fosse dovuta a sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia all'impugnazione e ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, determinata in via equitativa. La Corte ha richiamato la giurisprudenza (Sez. U. n. 6624/2011 e Sez. U. n. 20/1996) che stabilisce che se la perdita dell'interesse sopraggiunge dopo la proposizione del ricorso e ciò è chiaramente indicato, non si applicano spese e sanzioni; nel caso di specie però la rinuncia non specificava una sopravvenuta mancanza di interesse, per cui è stata ritenuta la condanna.

Norme richiamate

  • D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8

    Il ricorso è stato trattato ai sensi della disposizione normativa richiamata (procedura applicabile): indicazione formale del rito di trattazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso per rinuncia e la condanna alle spese e ad una somma in favore della Cassa delle Ammende, salvo che risulti che la perdita dell'interesse sia sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione ai principi che informano l'applicazione delle sanzioni e della disciplina delle spese in caso di rinuncia; utile nella valutazione dell'equità della sanzione.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 6624 del 27/10/2011 - Marinaj; Sez. U., n. 20 del 09/10/1996 - Vitale)

    Stabiliscono il principio secondo cui, se il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso sopraggiunge dopo la proposizione e ciò risulta esplicitamente, non si applicano le condanne alle spese né la sanzione pecuniaria; in mancanza di tale indicazione la rinuncia legittima la declaratoria di inammissibilità con conseguenti spese e sanzione.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione presentata dopo la proposizione del ricorso comporta, di norma, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • Per evitare la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria è necessario che la rinuncia espliciti che è dovuta a una sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione; la mera rinuncia senza motivazione non è sufficiente.
  • L'art. 616 c.p.p. consente al giudice di infliggere una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende; l'entità può essere determinata in via equitativa dal giudice.
  • È utile, quando si rinuncia a un impugnazione già proposta, indicare chiaramente le ragioni (ad es. sopravvenuta mancanza di interesse) nella memoria di rinuncia per evitare conseguenze economiche.
  • La giurisprudenza di legittimità conferma che la valutazione sull'applicabilità delle spese e della sanzione dipende dall'esistenza o meno di una sopravvenuta e documentata perdita di interesse.
  • Quando si impugna un provvedimento cautelare (es. sequestro preventivo), valutare tempestivamente l'opportunità di proseguire o ritirare l'impugnazione e documentare le ragioni per evitare esborsi qualificabili come sanzione.

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