Ordinanza n. 150/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del decreto del Ministero della difesa n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e di tutti i provvedimenti e pareri ad esso presupposti, con particolare riferimento ai pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio n. -OMISSIS- nell’adunanza -OMISSIS- e n. -OMISSIS- nell’adunanza -OMISSIS- e del parere del Dipartimento militare di medicina legale di Firenze di cui al verbale del -OMISSIS-; e, per l’effetto, per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “esiti di exeresi di sarcoma fibro mixoide della gamba destra” e dell’equo indennizzo in relazione alla determinanda categoria;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Ministero della difesa che ha negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, unitamente ai pareri presupposti del Comitato di verifica per le cause di servizio e del Dipartimento militare di medicina legale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero della difesa e i pareri presupposti, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Ha domandato inoltre il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia indicata nel ricorso e la concessione dell’equo indennizzo in relazione alla categoria da determinare. Il testo dell’ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti contro il decreto o i pareri; la decisione cautelare si concentra esclusivamente sul requisito del periculum in mora, ritenuto allegato in termini generici e ipotetici.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza e svolto il sommario esame proprio della fase cautelare, ha respinto l’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato. Il Collegio ha ritenuto non sussistenti le condizioni indispensabili per la tutela cautelare poiché il pericolo di danno era stato allegato dal ricorrente in modo del tutto generico e ipotetico. L’ordinanza non definisce il merito della domanda di annullamento né si pronuncia definitivamente sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio o sull’equo indennizzo. Le spese della fase cautelare sono state compensate in considerazione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; nel caso concreto, l’istanza cautelare è stata respinta per l’insufficiente allegazione del pericolo di danno.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all’oscuramento disposto per la diffusione dell’ordinanza.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento delle generalità e delle informazioni identificative.
Massime di principio
- In sede cautelare, la concessione della sospensione dell’efficacia del provvedimento amministrativo richiede l’allegazione concreta e attuale del pericolo di un danno; una prospettazione generica e meramente ipotetica non è sufficiente.
- Il rigetto dell’istanza cautelare per carenza di una specifica allegazione del periculum in mora non definisce il merito dell’azione di annullamento né le eventuali domande sostanziali connesse.
- Le spese della fase cautelare possono essere compensate quando la peculiarità della vicenda giustifica una deroga alla regola della soccombenza.
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