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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18491/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasceva da un giudizio di responsabilità professionale promosso da un soggetto poi deceduto, nei confronti di un professionista, il quale aveva a sua volta proposto domanda di manleva nei confronti degli assicuratori che avevano assunto il rischio di vari certificati di polizza. La Corte d'appello di Milano, confermando il Tribunale di Varese, aveva rigettato la domanda di garanzia. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma la Corte di legittimità non è entrata nel merito della censura perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: il ricorrente aveva dichiarato nel ricorso che la sentenza impugnata gli era stata notificata via PEC, con conseguente onere di depositarne entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c. la copia munita della relata di notifica o i messaggi PEC di spedizione e ricezione in formato idoneo; tale deposito non è avvenuto. Inoltre, la notifica del ricorso era stata eseguita oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, sicché non poteva operare il principio che talora consente di ritenere procedibile il ricorso anche in assenza della relata quando la notifica del ricorso stesso sia tempestiva rispetto al termine breve. La controparte resistente ha chiesto il rigetto, mentre la parte intimata non ha svolto difese.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito, nel termine di legge, della copia della sentenza impugnata munita della relata di notificazione (o della documentazione PEC equivalente). Ha quindi condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato. Il motivo di ricorso non è stato esaminato, perché il vizio processuale era preliminare e assorbente.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.c.

    La notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve per impugnare.

  • art. 369 c.p.c.

    Il ricorrente per cassazione deve depositare, entro il termine previsto, copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notifica; in caso di notifica via PEC, il deposito deve includere la documentazione telematica equivalente. L'omissione comporta improcedibilità del ricorso.

  • art. 370, terzo comma, c.p.c.

    La produzione della documentazione mancante da parte del controricorrente può rilevare ai fini della procedibilità.

  • art. 372 c.p.c.

    Non è consentito sanare tardivamente l'omissione del deposito mediante successiva produzione di documenti oltre i termini di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È stata formulata una proposta di definizione accelerata del ricorso, poi assorbita dalla declaratoria di improcedibilità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto o improcedibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È il parametro per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

  • art. 24 Cost.

    La sanzione dell'improcedibilità è stata ritenuta compatibile con il diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    La sanzione dell'improcedibilità è stata ritenuta compatibile con il giusto processo.

  • art. 6 CEDU

    La sanzione dell'improcedibilità non è stata ritenuta in contrasto con il diritto a un equo processo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando il ricorrente afferma che la sentenza impugnata gli è stata notificata, tale dichiarazione comporta l'onere di depositare nei termini la copia autentica della sentenza munita della relata di notifica, oppure la documentazione PEC equivalente se la notificazione è avvenuta via posta elettronica certificata.
  • La mancata produzione della relata di notifica della sentenza impugnata, se la notifica è stata dichiarata e non risulta altrimenti acquisita agli atti, determina l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369 c.p.c., ed è un vizio rilevabile d'ufficio.
  • La successiva produzione documentale ex art. 372 c.p.c. non sana l'omissione del deposito richiesto dall'art. 369 c.p.c., salvo che la documentazione sia stata tempestivamente prodotta dal controricorrente o acquisita dal fascicolo d'ufficio.
  • La regola che consente, in taluni casi, di ritenere procedibile il ricorso anche senza la relata di notifica della sentenza presuppone che il ricorso per cassazione sia stato notificato entro il termine breve decorrente dalla pubblicazione; se tale termine è spirato, la procedibilità non può essere salvata.
  • L'improcedibilità per mancato deposito della relata di notifica della sentenza costituisce una sanzione processuale funzionale alla verifica del passaggio in giudicato e non viola, di per sé, il diritto di difesa o il giusto processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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