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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34113/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza del 25 giugno 2026, il G.u.p. del Tribunale di Livorno, su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., ha applicato all’imputato, in relazione ai reati ascritti, la pena di quattro mesi di reclusione ed euro 100 di multa, sostituendo la pena detentiva con quella pecuniaria e determinandola in euro 9.000. La difesa ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., violazione dell’art. 129 c.p.p. per omessa verifica da parte del giudice dell’eventuale sussistenza di cause di proscioglimento. La Corte ha rilevato che tale censura non rientra tra i motivi tassativamente ammessi dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. contro le sentenze di applicazione della pena.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la dedotta omessa verifica delle cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. non è compresa nei motivi tassativi per i quali l’imputato può ricorrere contro una sentenza di applicazione della pena. Ha disposto la declaratoria senza formalità, con procedura semplificata e non partecipata, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, seconda parte, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, somma ritenuta congrua in considerazione della natura della sentenza e del motivo e dei profili di colpa ravvisabili.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Con sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Livorno in data 25/06/2026, nei confronti di Christian Boncore veniva applicata, su richiesta delle parti, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati ascritti, la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 100,00 di multa e disposta la sostituzione detentiva con quella pecuniaria, determinata in euro 9.000.

    La norma costituisce la base della sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti e della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria nel caso concreto.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    È dunque inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come visto, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate.

    Il ricorso per cassazione dell’imputato contro una sentenza di applicazione della pena è ammesso soltanto per i motivi tassativamente previsti dalla disposizione; non è deducibile la violazione dell’art. 129 c.p.p. per l’omessa verifica delle cause di proscioglimento.

  • art. 129 c.p.p.

    È dunque inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come visto, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate.

    La deduzione dell’omessa verifica delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p. non è un motivo ammissibile di ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, in quanto estranea ai casi tassativi dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso per cassazione previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata "senza formalità", cioè con procedura semplificata e non partecipata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., la cui previsione si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella fissata dalla prima parte dello stesso art. 610, comma 5-bis, che dispone invece la trattazione camerale partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investano la motivazione del provvedimento impugnato.

    Quando il ricorso contro una sentenza di applicazione della pena non rispetta i limiti di ammissibilità dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la relativa inammissibilità è dichiarata senza formalità, con procedura semplificata e non partecipata; tale disciplina speciale si distingue dalla trattazione camerale partecipata prevista per i ricorsi che investono la motivazione.

  • artt. 610, comma 1, e 611 c.p.p.

    Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso per cassazione previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata "senza formalità", cioè con procedura semplificata e non partecipata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., la cui previsione si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella fissata dalla prima parte dello stesso art. 610, comma 5-bis, che dispone invece la trattazione camerale partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investano la motivazione del provvedimento impugnato.

    Le disposizioni sono richiamate per individuare la trattazione camerale partecipata dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento, distinta dalla procedura semplificata e non partecipata applicata in questo caso.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione dell’imputato è ammesso esclusivamente per i motivi tassativamente elencati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è deducibile la violazione dell’art. 129 c.p.p. per l’omessa verifica delle cause di proscioglimento.
  • Quando il ricorso contro una sentenza di applicazione della pena è proposto per un motivo non compreso nell’elenco tassativo dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la declaratoria d’inammissibilità è adottata senza formalità, con procedura semplificata e non partecipata ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, seconda parte, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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