Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 27866/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Potenza lamentando, da un lato, la violazione degli artt. 62, n. 6, e 69 c.p. e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della prevalenza della circostanza attenuante del risarcimento del danno sulle aggravanti contestate; dall'altro, la violazione dell'art. 62-bis c.p. e il vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La fattispecie concreta non è descritta nel dettaglio nel testo, ma la sentenza richiama la gravità dei reati contestati, il numero dei fatti e la capacità criminale desunta dai carichi pendenti e da una successiva condanna definitiva per estorsione, rapina, lesioni aggravate e porto abusivo di arma.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non consentita la censura sul giudizio di bilanciamento tra circostanze, perché la Corte territoriale aveva motivato in modo logicamente e giuridicamente corretto valorizzando il numero e la gravità dei reati contestati, e ha considerato manifestamente infondata la doglianza sul diniego delle attenuanti generiche, essendo stato correttamente valorizzato il quadro di gravità dei fatti e di intensa capacità criminale desumibile dai precedenti e dalla successiva condanna definitiva. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ravvisata colpa nella proposizione del ricorso inammissibile, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 6, c.p.

    La circostanza attenuante del risarcimento del danno non impone un automatico riconoscimento della prevalenza sulle aggravanti, poiché il relativo bilanciamento rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità.

  • art. 69 c.p.

    Il giudizio di equivalenza o prevalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti è espressione di un potere valutativo del giudice di merito e non richiede una motivazione analitica dei criteri adottati, se la motivazione è non illogica.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice valorizzi la gravità dei fatti e la negativa personalità desumibile da carichi pendenti e precedenti/condanne rilevanti, anche se successivi ai fatti oggetto del giudizio come elementi di valutazione della capacità criminale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti è affidato alla discrezionalità del giudice di merito e, se sorretto da motivazione non manifestamente illogica, non è censurabile in cassazione.
  • Nel motivare l’equivalenza tra circostanze, il giudice non è tenuto a un’esposizione analitica di tutti i criteri adottati, essendo sufficiente una motivazione coerente che dia conto degli elementi ritenuti decisivi.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere fondato sulla gravità concreta dei fatti e su indici negativi della personalità dell’imputato, come carichi pendenti e precedenti o condanne definitive per reati gravi, anche se sopravvenuti rispetto ai fatti oggetto del processo quando utilizzati come indice di capacità criminale.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la causa dell’inammissibilità è ascrivibile a colpa del ricorrente, consegue la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.