Ordinanza n. 76/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale della Commissione Medica Interforze di seconda istanza recante il giudizio di idoneità al servizio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale del 4 giugno 2025, notificato il 7 agosto 2025, con il quale la Commissione Medica Interforze di seconda istanza di Roma lo ha giudicato idoneo al servizio nella Polizia di Stato. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia dell'atto e, nel merito, la declaratoria del diritto a essere dichiarato non idoneo ai servizi di istituto, anche previa sottoposizione a consulenza tecnica d'ufficio per accertare il mancato possesso dei requisiti psicofisici. La contestazione riguarda la valutazione della sua condizione, caratterizzata da ernia discale postero-centrale, e dell'assunzione quotidiana di un farmaco, asseritamente suscettibile di determinare effetti collaterali incompatibili con il servizio, quali capogiri, sonnolenza, perdita di conoscenza, confusione mentale, cefalea, atassia, alterazione della coordinazione, tremori, disartria, amnesia, compromissione della memoria, disturbi dell'attenzione, parestesia, ipoestesia, disturbi dell'equilibrio e letargia.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo, all'esito della sommaria delibazione propria della fase cautelare, che il ricorso apparisse infondato. La Commissione aveva considerato sia la capacità residua dell'interessato in rapporto a tutti i compiti di istituto, sia l'assunzione quotidiana del farmaco. Il Collegio ha valorizzato il fatto che il farmaco venisse assunto ogni sera da molto tempo e che, durante la visita collegiale, il ricorrente non avesse riferito controindicazioni. Ha inoltre rilevato che il foglio illustrativo indicava capogiri, sonnolenza, perdita di conoscenza e confusione mentale come effetti riferiti al primo periodo di assunzione, sino alla familiarizzazione con il medicinale, mentre gli ulteriori effetti collaterali erano indicati con riferimento a patologie del sistema nervoso e non a quelle ossee e articolari. Non sono stati quindi ravvisati i presupposti per la sospensione cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare; il giudice ha ritenuto non sussistenti i presupposti per concedere la sospensione dell'efficacia del verbale impugnato.
art. 52, comma 2, d.lgs. 196/2003
È stato applicato per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente e dei dati idonei a rivelarne lo stato di salute.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice può ritenere infondato il ricorso sulla base di una sommaria valutazione della correttezza della valutazione medico-amministrativa, senza anticipare la decisione definitiva sul merito.
- Il giudizio di idoneità al servizio può ritenersi cautelarmente sostenibile quando la commissione medica abbia esaminato la capacità residua dell'interessato in rapporto alla totalità dei compiti di istituto e abbia considerato anche le terapie farmacologiche assunte.
- La mera prospettazione di possibili effetti collaterali di un farmaco non dimostra, di per sé, l'inidoneità al servizio quando tali effetti risultino riferiti, secondo il foglio illustrativo, al primo periodo di assunzione o a patologie diverse da quella concretamente accertata.
- L'assenza di controindicazioni riferite dall'interessato durante una visita medica collegiale può essere valorizzata, nella fase cautelare, per escludere la sussistenza di un periculum o di un fumus sufficienti a sospendere il giudizio di idoneità.
Come è indicizzato
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