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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04957/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della condannata e l'ha condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, con conferma della responsabilità per il reato contestato e rigetto sostanziale delle doglianze sul merito e sulla prescrizione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello contestando: 1) l'errata valutazione del materiale probatorio; 2) la dedotta inutilizzabilità della documentazione contabile; 3) la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità. Ha inoltre dedotto la violazione di legge in relazione alla prescrizione del delitto di appropriazione indebita, assumendo che il termine prescrizionale fosse maturato. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo generico e privo di concreta specificità, poiché volto in realtà a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, estranee al giudizio di legittimità. Il motivo sulla prescrizione è stato giudicato manifestamente infondato perché calcolava erroneamente il termine in sei anni, trascurando il termine massimo di sette anni e sei mesi applicabile in presenza di atti interruttivi, oltre alla recidiva reiterata e specifica, che rendeva il termine ancora più ampio.

Norme richiamate

  • art. 646 c.p.

    delitto di cui all'art. 646 c.p.

    La prescrizione dedotta dalla ricorrente riguardava il reato di appropriazione indebita.

  • art. 157 cod. pen.

    termine ordinario ex art. 157 cod. pen.

    Il termine di sei anni richiamato dalla ricorrente corrisponde solo al termine ordinario di prescrizione, non a quello massimo applicabile nel caso concreto.

  • art. 157 cod. pen. e art. 161, ult. comma cod. pen.

    termine massimo di anni sette e mesi sei ex artt. 157 e 161, ult. comma cod. pen.

    In presenza di plurimi atti interruttivi il termine massimo di prescrizione per il delitto contestato è quello di anni sette e mesi sei.

  • art. 160 cod. pen.

    plurimi atti interruttivi ex art. 160 cod. pen.

    Gli atti interruttivi incidono sul computo della prescrizione, estendendone il termine massimo.

  • recidiva reiterata e specifica

    la ritenuta recidiva reiterata e specifica

    La recidiva reiterata e specifica comporta un ulteriore incremento del termine prescrizionale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito riproporre una diversa lettura del materiale probatorio né sollecitare una rivalutazione delle fonti di prova, se il motivo non individua specifici e decisivi travisamenti delle risultanze processuali.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e correlato alla motivazione della sentenza impugnata: la censura è inammissibile quando ignora le argomentazioni del giudice di merito o si risolve in affermazioni generiche.
  • La deduzione della prescrizione deve essere formulata sulla base del corretto termine applicabile, tenendo conto degli eventuali atti interruttivi e delle circostanze che incidono sull'aumento del termine, come la recidiva.
  • Quando il ricorso si limita a contestazioni di merito o prospetta un calcolo della prescrizione manifestamente erroneo, la Corte può dichiararlo inammissibile senza entrare nel riesame del fatto.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in scrittura privataImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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