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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41033/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Bove: dedotto vizio di motivazione (carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità) sulla ritenuta sussistenza dell'associazione per delinquere e sul ruolo di promotore/organizzatore attribuitogli; censura l'uso di una confessione stragiudiziale resa a una giornalista e la presunta incongruenza tra l'assoluzione di un coimputato (Spina) e la condanna di Bove. Gannau: primo motivo simile a quello di Bove, denunciando disparita di trattamento rispetto all'assoluzione di Spina nonostante elementi di prova analoghi; secondo motivo per omissione della Corte d'appello nel pronunciarsi sulla richiesta, formulata in udienza, di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilita e sul mancato esame della procura speciale e della dichiarazione di disponibilita dell'ente allegati al ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Bove: il motivo cumulativo era generico (vietata la censura cumulativa senza specificazione) e, comunque, manifestamente infondato poiché la Corte territoriale aveva fornito ampia e coerente motivazione a supporto dell'associazione per delinquere attribuita a Bove, valorizzando la confessione resa nella conversazione con una giornalista (non impugnata in appello), le dichiarazioni delle vittime, gli esiti delle perquisizioni (denaro, ricevute di bonifici, telefoni e SIM) e il servizio di osservazione che lo collegava all'attivita di inserzione degli annunci. Per Gannau: il primo motivo è infondato perché la Corte d'appello ha distinto logicamente la posizione di Spina da quella di Gannau in base a elementi probatori piu pregnanti a carico di quest'ultimo (numero elevato di reati a lui attribuiti, telefoni e SIM sequestrati, osservazione con Bove intenti a inserire annunci). Il secondo motivo è inammissibile perché non risulta dalle formalita processuali che la richiesta di pena sostitutiva fosse stata effettivamente proposta in udienza davanti al collegio di appello; la documentazione allegata al ricorso non prova il deposito presso la Corte d'appello. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti per inammissibilita.

Norme richiamate

  • art. 611 cod. proc. pen. (commi 1-bis e 1-ter)

    Riferimento alla richiesta rituale di trattazione orale in presenza; attesta che la richiesta di trattazione orale era stata avanzata secondo le norme procedurali

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma che regola i motivi di ricorso per cassazione incentrati sulla motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto il motivo di Bove generico e non specificato secondo l'orientamento giurisprudenziale

  • art. 585, comma 4 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla necessita che la richiesta di misure alternative o di nuova istanza in appello sia formulata nel corso della discussione del gravame; la Corte ha valutato che non risultava dagli atti la richiesta di sostituzione della pena formulata in udienza

Massime di principio

  • In cassazione non è ammessa una censura 'mista' che denunci contemporaneamente insufficienza, contraddittorietà e manifesta illogicità senza indicare puntualmente quale profilo si intende valorizzare; occorre specificare il profilo di vizio motivazionale contestato
  • Le dichiarazioni rilasciate dal soggetto all'esterno (anche a giornalisti) sono utilizzabili se non sono state tempestivamente impugnate o disconosciute con adeguate contestazioni processuali; la loro valore probatorio viene valutato congiuntamente ad altri riscontri
  • Per configurare l'associazione per delinquere è sufficiente un'organizzazione anche minimale ma stabile nel tempo, con ripartizione di ruoli e mezzi dedicati; elementi come frequente reiterazione di reati, telefoni e SIM intestati, conti correnti usati per incassare caparre, osservazioni poliziesche e dichiarazioni di collaboratori possono legittimamente fondare il giudizio di partecipazione organizzativa
  • Differenze di esito tra posizioni di coimputati sono lecite se motivate: la Corte deve indicare e valutare le diversita probatorie (quantitative e qualitative) che giustificano un trattamento differenziato
  • La richiesta di sostituzione della pena con misure alternative in sede di appello deve risultare dagli atti di causa o essere formulata, al piu tardi, durante la discussione del gravame; la documentazione postuma non prova la mancata pronuncia se non risultano atti processuali che ne attestino il deposito
  • In cassazione il sindacato sulle valutazioni di merito è limitato quando la corte d'appello abbia dato una motivazione congrua e coerente rispetto alle risultanze probatorie; la revisione non è funzione di riesame del merito non supportata da errori di diritto o vizio motivazionale specificamente individuato

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