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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25971/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conferma quindi la revoca della sospensione condizionale della pena disposta dal giudice dell'esecuzione. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, che ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena già concessa con sentenza del 6 luglio 2016, divenuta irrevocabile il 23 ottobre 2019. La doglianza deduce che il giudice avrebbe motivato la revoca valorizzando la stessa indole del reato successivamente commesso rispetto a quello oggetto della condanna sospesa. La Corte ritiene tuttavia la censura inconferente, perché la revoca è stata disposta ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, c.p.: per la revoca di diritto è sufficiente che la nuova condanna riguardi reati commessi entro cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio. Nel caso concreto, la seconda condanna riguardava reati commessi nell'anno 2020, quindi entro il quinquennio rilevante.

Norme richiamate

  • art. 168, comma 1, n. 1, c.p.

    la revoca opera di diritto

    La revoca della sospensione condizionale è automatica quando il beneficiario riporti una nuova condanna per reati commessi entro cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio.

  • art. 168, n. 1, c.p.

    l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti

    Per i delitti, l'ulteriore commissione del reato nel termine previsto è sufficiente a determinare la revoca, indipendentemente dalla identità di indole rispetto al reato precedente.

Massime di principio

  • Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 168 c.p., ciò che rileva è l'accertamento che, entro il termine di legge, il beneficiario abbia riportato una nuova condanna per reati commessi nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza sospesa.
  • La revoca di diritto della sospensione condizionale non richiede, per i delitti, un giudizio sulla identità dell'indole tra reato precedente e reato successivo; tale criterio opera solo in relazione alle contravvenzioni.
  • Quando la revoca è disposta per una causa automatica prevista dalla legge, una censura che si limiti a contestare la motivazione del giudice sulla similarità dei reati è inconferente se il presupposto decisivo è comunque integrato.
  • Nel giudizio di legittimità avverso la revoca della sospensione condizionale, il ricorso è inammissibile se non scalfisce il presupposto legale della revoca di diritto e si risolve in doglianze non pertinenti rispetto alla ratio della decisione.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipata
RamiEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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