Sentenza n. 301/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 7167/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento prefettizio di conferma dell’informativa antimafia interdittiva
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa interdetta)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sentenza del TAR deducendo, in sintesi, che la Prefettura non avrebbe svolto una nuova valutazione globale del quadro indiziario e non avrebbe adeguatamente considerato l’assoluzione penale della socia accomandataria, intervenuta dopo l’informativa originaria. Ha inoltre contestato l’omissione del contraddittorio procedimentale previsto dall’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011, sostenendo che non ricorressero particolari esigenze di celerità, e ha lamentato la mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis dello stesso decreto. La Prefettura aveva confermato l’interdittiva ritenendo persistente il rischio di infiltrazione mafiosa, valorizzando i rapporti della società e dei suoi esponenti con soggetti collegati a imprese a loro volta destinatarie di interdittive antimafia. Il TAR aveva ritenuto sufficiente il quadro indiziario, reputando non decisiva l’assoluzione penale e non praticabili le misure di prevenzione collaborativa in ragione della ritenuta sistematicità e stabilità dei legami.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello. Ha respinto il primo motivo, ritenendo legittima la conferma dell’interdittiva sotto il profilo della permanenza del rischio infiltrativo. In sede di aggiornamento, il mero decorso del tempo è neutro e il richiedente deve allegare e documentare fatti nuovi o sopravvenuti idonei ad attenuare o eliminare il rischio. La Prefettura aveva considerato l’unico fatto nuovo, ossia l’assoluzione penale della socia accomandataria, motivando in modo non manifestamente irragionevole la sua inidoneità a superare la prognosi antimafia, alla luce della persistente rete di relazioni con soggetti e imprese controindicate. L’assoluzione penale non esclude infatti, di per sé, la rilevanza preventiva di rapporti e circostanze indiziari, poiché l’interdittiva richiede una prognosi probabilistica e non la prova della responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio. È stata invece accolta la censura relativa all’omissione del contraddittorio procedimentale: l’art. 92, comma 2-bis, consente la deroga solo in presenza di particolari esigenze di celerità, che non possono coincidere con le stesse ragioni poste a fondamento della prognosi infiltrativa né con la mera circostanza che si tratti di aggiornamento di una precedente interdittiva. È stato accolto anche il motivo concernente le misure di prevenzione collaborativa, poiché la motivazione prefettizia sull’assenza del requisito dell’occasionalità era generica e gli atti istruttori non evidenziavano ulteriori elementi di perdurante intensità dei rapporti, apparendo i contatti comprovati episodici e risalenti. La Prefettura dovrà quindi riesaminare l’istanza, previo contraddittorio procedimentale, salvo che individui altre e più consistenti ragioni per ometterlo, limitatamente alla verifica delle condizioni per l’ammissione alle misure di prevenzione collaborativa. L’interdittiva non è stata integralmente annullata; l’appello è stato respinto per il resto. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, d.lgs. 159/2011
eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate
La norma individua una fattispecie di pericolo e consente al Prefetto di fondare la prognosi infiltrativa su elementi gravi, precisi e concordanti, anche atipici, senza necessità di un accertamento penale definitivo.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
particolari esigenze di celerità del procedimento
La deroga al contraddittorio procedimentale è ammessa solo in presenza di specifiche esigenze di celerità; tali esigenze non possono essere identificate con la mera conferma della precedente interdittiva, con il riesame della stessa o con le ragioni sostanziali della prognosi infiltrativa.
Disciplina le misure di prevenzione collaborativa; la loro applicabilità deve essere valutata concretamente, anche attraverso il contraddittorio, quando non emerga con sufficiente chiarezza la natura non occasionale e intensa del condizionamento.
Massime di principio
- L’informativa antimafia interdittiva ha natura preventiva e cautelare: il pericolo di infiltrazione mafiosa può essere desunto, secondo una prognosi probabilistica del tipo “più probabile che non”, da indizi gravi, precisi e concordanti, anche atipici, senza necessità di raggiungere il livello probatorio richiesto per l’accertamento della responsabilità penale.
- In sede di aggiornamento o riesame di un’interdittiva antimafia, il mero decorso del tempo è neutro e non impone una nuova valutazione sostitutiva dell’intero quadro originario; il richiedente deve allegare e documentare fatti nuovi o sopravvenuti, sui quali il Prefetto deve verificare se siano idonei ad attenuare o eliminare il rischio già accertato.
- L’assoluzione penale dell’interessato non neutralizza automaticamente una prognosi interdittiva, perché l’informazione antimafia persegue finalità preventive e può valorizzare rapporti, contiguità e circostanze sintomatiche non sufficienti a integrare la prova penale della responsabilità.
- Nel procedimento di rilascio o aggiornamento dell’informazione antimafia, l’omissione del contraddittorio è consentita soltanto per particolari esigenze di celerità; la deroga non può fondarsi sulla mera natura confermativa dell’atto né sulle stesse ragioni che sostengono la prognosi di infiltrazione mafiosa.
- Quando la motivazione sulla non occasionalità del condizionamento sia generica e gli elementi disponibili indichino rapporti episodici o risalenti, il contraddittorio procedimentale assume rilievo anche per valutare concretamente l’ammissione alle misure di prevenzione collaborativa.
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