Sentenza del 12/08/2015 n. 16738 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNel corso del giudizio di cassazione, il Comune di Bari ha rinunciato al ricorso e il Comune di Bitonto ha accettato la rinuncia, aderendo anche alla richiesta di compensazione delle spese. La Corte di cassazione ha pertanto dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. e ha compensato integralmente le spese tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Bari aveva impugnato quattro avvisi di accertamento notificati dal Comune di Bitonto ai fini dell’ICI per gli anni 2000-2003, relativi ad alcune unità immobiliari destinate all’edilizia residenziale pubblica. Dopo il rigetto dell’opposizione da parte della Commissione tributaria provinciale e la conferma in appello, il Comune di Bari ha proposto ricorso per cassazione articolato in otto motivi.
Norme richiamate
Art. 391 del codice di procedura civile
La rinuncia al ricorso per cassazione, quando accettata dalla controparte nei casi pertinenti, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio. In questa vicenda la Corte non ha deciso nel merito le questioni relative all’ICI, ma ha definito il processo per effetto della rinuncia.
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione e la controparte accetta la rinuncia, la Corte dichiara normalmente l’estinzione del giudizio senza esaminare i motivi di ricorso.
- L’estinzione per rinuncia non equivale a una pronuncia di merito sulla fondatezza o infondatezza delle pretese tributarie.
- La decisione sulle spese può essere adottata secondo l’accordo delle parti; in questo caso le spese sono state compensate integralmente.
- Se una sentenza di primo grado è stata confermata in appello e il ricorso per cassazione viene poi ritirato, restano fermi gli effetti delle decisioni precedenti, salvo diversi accordi o ulteriori rimedi previsti dalla legge.
- La mera partecipazione all’udienza o il deposito di una nota, senza un controricorso formale, non impedisce necessariamente la definizione del giudizio mediante rinuncia accettata.
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