Cassazione Penale, Sentenza n. 07649/2026 del 26/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca/sostituzione della custodia cautelare in carcere. Il motivo di ricorso in Cassazione censura la valutazione relativa all'applicabilità dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen.: si sostiene che la Corte ha considerato soltanto la situazione del minore di nome XXXXXXXXX (anni 10) e non ha valutato adeguatamente le problematiche di salute dell'altro figlio (XXXXXXX) e l'incidenza reciproca delle condizioni di salute sui bisogni assistenziali, valutando prevalentemente la ricaduta sulla madre anziché gli effetti concreti sui figli e il possibile deficit assistenziale derivante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso (sentenza del 21/01/2026). Ha confermato che il presupposto dell'art. 275, comma 4 (esclusione o non mantenimento della custodia in carcere per il padre quando nel nucleo familiare sono presenti figli minori di età inferiore a sei anni) non sussiste, poiché nell'nucleo risultano figli di 25, 16 e 15 anni oltre al minore di 10 anni, quindi nessun figlio è sotto i sei anni. Ha ritenuto inoltre che non sia stata provata l'"assoluta impossibilità" della madre di fornire assistenza tale da determinare un deficit assistenziale non altrimenti colmabile che comprometta il processo evolutivo dei minori; la Corte ha valorizzato la presenza di una figlia convivente di 25 anni e il fatto che le problematiche del figlio adolescente risultano controllate farmacologicamente. Ne consegue l'impossibilità di sostituire la misura cautelare carceraria con una meno afflittiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e la sentenza dispone gli adempimenti di comunicazione ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 275, comma 4, cod. proc. pen.
La norma si riferisce alla situazione in cui la presenza di figli minori determina ragioni per escludere o non mantenere la custodia in carcere del genitore; la Corte interpreta il requisito dell'"assoluta impossibilità" della madre come un difetto assistenziale non altrimenti colmabile in grado di compromettere il processo evolutivo-educativo del figlio. Va valutata soprattutto la situazione del figlio (esiti assistenziali), non solo la condizione personale della madre.
art. 274, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamata in punto di applicabilità (nel testo della sentenza è utilizzata per affermare che la disciplina speciale si applica solo in presenza di figli minori di sei anni). La Corte conferma il principio che il beneficio o l'esclusione della custodia in carcere connessa alla responsabilità genitoriale presuppone l'esistenza del requisito anagrafico previsto (minori di 6 anni).
Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 43141 del 07/11/2024, Rv. 287138 – 01)
«In tema di misure cautelari personali, l\"assoluta impossibilit\"a\" per la madre di dare assistenza al minore, prevista dall\"art. 275, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione per escludere l'applicabilità o il mantenimento della custodia in carcere nei confronti del padre di prole di età inferiore a sei anni, richiede una situazione in cui si palesi un difetto assistenziale non altrimenti colmabile, tale da compromettere il processo evolutivo-educativo del figlio, dovuto alla mancata, valida ed efficace presenza di entrambi i genitori.»
La sentenza si richiama a questo principio per sottolineare che l'"assoluta impossibilità" deve essere valutata anche con riguardo alla situazione del minore (livello di assistenza necessario al suo sviluppo) e non solo sulla condizione soggettiva del genitore; inoltre la misura è applicabile solo se il difetto assistenziale è irreparabile con altre risorse familiari.
Massime di principio
- L'eccezione prevista dall'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. trova applicazione solo se nel nucleo familiare sono presenti figli di età inferiore ai sei anni; se non sussiste questo requisito anagrafico, la norma non è applicabile.
- Per escludere o revocare la custodia in carcere per ragioni di cura dei figli è necessario provare l'"assoluta impossibilità" della cura da parte dell'altro genitore: si richiede un deficit assistenziale concreto, non meramente ipotetico o generico, e non altrimenti colmabile da altri componenti della famiglia.
- La valutazione deve concentrarsi sulla condizione dei figli (bisogni assistenziali e rischio di compromissione del loro processo evolutivo-educativo), non soltanto sulle difficoltà soggettive della madre o del genitore.
- La presenza di risorse familiari alternative (ad es. figli maggiorenni conviventi o altri caregiver) e la natura e gravità delle patologie (se controllate farmacologicamente o meno) sono elementi decisivi nella valutazione del deficit assistenziale.
- La documentazione probatoria deve essere specifica e dimostrativa: deduzioni generiche circa un possibile deficit assistenziale non sono sufficienti a ottenere la sostituzione o la revoca della misura cautelare.
- Se le esigenze cautelari (per es. pericolo di reiterazione) sono già state valutate in precedenza da altri giudici (es. Corte d'appello/Tribunale del riesame), la loro rinnovata valutazione può essere preclusa salvo nuovi elementi concreti e rilevanti posti a fondamento della richiesta.
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