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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03689/2023 del 07/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia tra una società radiotelevisiva e un giornalista riguardava l'accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto di collaborazione intercorso tra le parti a decorrere dal 20/3/2006 e le conseguenze economiche connesse. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello principale della società e, accogliendo l'appello incidentale del lavoratore, aveva confermato la decisione di primo grado dichiarando l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 20/3/2006 e condannando la società al risarcimento del danno parametrato alla retribuzione spettante al redattore ordinario dal 13/7/2011, con detrazione dell'aliunde perceptum fino all'11/4/2013, oltre accessori. La società proponeva ricorso per cassazione con tredici motivi. Prima dell'adunanza, tuttavia, le parti depositavano memoria congiunta e verbale di conciliazione in sede sindacale, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la compensazione integrale delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto dell'intervenuta conciliazione in sede sindacale, successiva alla proposizione del ricorso, rilevando che l'accordo negoziale sopravvenuto aveva sostituito la regolamentazione derivante dalla sentenza impugnata, travolgendone l'efficacia. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere e ha disposto la compensazione delle spese, rilevando altresì che non sussistevano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, poiché tale meccanismo sanzionatorio opera nei soli casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non quando il giudizio di legittimità si chiuda per cessazione della materia del contendere a seguito di accordo tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si chiude con cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo tra le parti, poiché il meccanismo sanzionatorio opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    viene richiamato quale parametro del contributo unificato ordinario rispetto al quale sarebbe altrimenti dovuto l'ulteriore importo.

Massime di principio

  • Se, nel corso del giudizio di legittimità, le parti definiscono consensualmente la controversia con un accordo che sostituisce l'assetto regolatorio oggetto della sentenza impugnata, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere e la sentenza impugnata viene privata di efficacia.
  • La cessazione della materia del contendere comporta che non vi sia una decisione di rigetto o di inammissibilità dell'impugnazione; di conseguenza, non opera il raddoppio del contributo unificato previsto per tali esiti.
  • Quando le parti disciplinano espressamente nel verbale conciliativo anche il regime delle spese, il giudice può limitarsi a prenderne atto e dichiarare cessata ogni ulteriore contesa sulle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicato

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