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Sentenza

Sentenza n. 495/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 720/2025 del 15.05.2025 resa dal dott. Giorgio Murru, quale Giudice del Lavoro, presso il Tribunale Ordinario di Cagliari, all'esito del giudizio R.G. n. 2053/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Cagliari in data 14.01.2026.

Giustizia amministrativa202600048

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'emissione della carta elettronica del docente con accredito di 500 euro per l'anno scolastico 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a., deducendo che la sentenza n. 720/2025 del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, pubblicata il 15 maggio 2025 e passata in giudicato per mancata impugnazione, aveva condannato il Ministero all'emissione in suo favore della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, con accredito di 500 euro per l'anno scolastico 2023/2024. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 18 agosto 2025, l'amministrazione non aveva adottato alcun adempimento. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accertato che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato al Ministero il 18 agosto 2025 e che il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso. Ha quindi accolto la domanda di ottemperanza e ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventualità di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega ad altro dirigente anche dell'Ufficio scolastico regionale, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare il pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio. Non è stato liquidato alcun compenso commissariale, trattandosi di dipendente dell'amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 600 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    È la base normativa del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal giudice del lavoro nel titolo da eseguire.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente la proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione statale e, nel caso concreto, rende procedibile la domanda di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Consente al commissario ad acta di ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente nei pertinenti capitoli di bilancio.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione e questa non vi ha dato esecuzione dopo il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione del giudicato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionando l'intervento sostitutivo al persistente inadempimento alla scadenza del termine.
  • Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione inadempiente, anche con facoltà di delega a un dirigente territorialmente competente, senza liquidazione di compenso quando svolga le funzioni commissariali in ragione del rapporto di pubblico impiego già in essere.
  • In presenza di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio dell'amministrazione soccombente, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina dell'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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