Sentenza n. 846/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento - della determina registro generale n.1155 del 19/12/2025 della Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Rimini comunicata alla ricorrente il 22 dicembre 2025, che ha dichiarato l’offerta della ditta “L’Artista di Dini Martina” non ammissibile e di conseguenza di escluderla dalla gara per la concessione della gestione dell'esercizio bar con annessa distribuzione tramite distributori automatici presso l'Istituto statale di istruzione superiore "Tonino Guerra" di Novafeltria, per la durata di cinque anni (CIG: B74D84DAFB); - di ogni altro ed ogni altro atto presupposto connesso o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura negoziata per la concessione quinquennale della gestione di un esercizio bar con distributori automatici, motivata dalla presentazione di un'offerta condizionata
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, unica partecipante alla procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 187 d.lgs. 36/2023, ha impugnato l'esclusione disposta dalla stazione appaltante perché il Piano economico finanziario allegato all'offerta economica avrebbe contenuto investimenti indicati soltanto in via esemplificativa e da determinare dopo l'aggiudicazione. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione del d.lgs. 36/2023, in particolare degli artt. 17, comma 5, e 108, l'errore di fatto, l'irragionevolezza della verifica dell'offerta, l'erronea rappresentazione dei presupposti, il difetto di motivazione e l'eccesso di potere. Secondo la ricorrente, l'offerta non era condizionata, era sostenibile e avrebbe dovuto condurre all'aggiudicazione in suo favore quale unica offerente. La Provincia ha sostenuto che i chiarimenti forniti dalla concorrente confermassero invece la natura condizionata dell'offerta, poiché rinviavano a dopo l'aggiudicazione la definizione analitica degli investimenti e dei relativi ammortamenti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. La lettera di invito imponeva, a pena di esclusione, l'allegazione del Piano economico finanziario all'offerta economica e prevedeva l'esclusione delle offerte parziali, plurime, condizionate, alternative o irregolari. La commissione aveva chiesto chiarimenti sugli investimenti indicati nel PEF. La ricorrente aveva precisato che l'importo relativo a impianti e attrezzature era meramente indicativo e massimo, non fondato su un computo metrico reale, e che, in caso di aggiudicazione, sarebbero stati predisposti un capitolato analitico e una determinazione effettiva dei valori di investimento e degli ammortamenti. Secondo il Collegio, tale chiarimento non colmava le lacune del PEF: la determinazione degli investimenti e degli ammortamenti costituiva infatti un elemento economico essenziale per verificare l'equilibrio economico-finanziario e la sostenibilità dell'offerta. Il rinvio di tali elementi a una fase successiva all'aggiudicazione configurava una vera offerta condizionata. Il TAR ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione dell'esclusione, essendo manifeste le ragioni dell'inammissibilità. La ricorrente è stata condannata a rifondere alla Provincia di Rimini le spese di lite, liquidate in 4.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base normativa della procedura negoziata per l'affidamento della concessione.
art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente quale parametro di legittimità dell'esclusione; il giudice non sviluppa una distinta interpretazione della disposizione.
Richiamato dalla ricorrente quale parametro di legittimità dell'esclusione; il giudice non sviluppa una distinta interpretazione della disposizione.
art. 22 della lettera di invito
presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse
La clausola imponeva l'esclusione delle offerte condizionate e prevedeva l'allegazione del Piano economico finanziario all'offerta economica a pena di esclusione.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara per l'affidamento di una concessione, il Piano economico finanziario deve contenere elementi sufficientemente determinati da consentire la verifica dell'equilibrio economico-finanziario dell'operazione e della sostenibilità dell'offerta.
- È condizionata, e deve essere esclusa, l'offerta che rinvii a una fase successiva all'aggiudicazione la determinazione di investimenti e relativi ammortamenti, quando tali elementi incidano sull'equilibrio economico-finanziario della concessione.
- Nelle gare pubbliche le offerte devono essere lineari e chiare, così da consentire all'amministrazione di individuare con certezza i diritti, gli obblighi e il contenuto del futuro rapporto contrattuale; l'introduzione di elementi da definire successivamente rende l'offerta indeterminata o condizionata, anche indipendentemente da un'espressa comminatoria nella lex specialis.
- Il chiarimento richiesto dalla stazione appaltante non può trasformarsi nella successiva elaborazione di elementi economici essenziali dell'offerta né consentire al concorrente di rinviare dopo l'aggiudicazione la definizione dell'oggetto dei propri impegni.
- È adeguatamente motivato il provvedimento di esclusione che esponga in modo riconoscibile il rinvio della determinazione di elementi economici essenziali a una fase successiva all'aggiudicazione, poiché tale circostanza rende manifeste le ragioni dell'inammissibilità dell'offerta.
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