Sentenza n. 1538/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza quanto al ricorso n. 1825 del 2025: della sentenza del Tribunale di Modena n. 580/2024, depositata e resa pubblica il 20.06.2024.. quanto al ricorso n. 572 del 2026: - della sentenza del Tribunale di Modena n. 580/2024; - della sentenza del Tribunale di Bologna n. 488/2024..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione delle sentenze del Tribunale di Modena n. 580/2024 e del Tribunale di Bologna n. 488/2024, quanto al pagamento delle somme e delle spese legali liquidate
Esito
La controversia
Con il ricorso n. 1825/2025 la docente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Modena n. 580/2024, passata in giudicato, relativa al riconoscimento di annualità e al pagamento delle spese legali. Con il ricorso n. 572/2026 il difensore, in proprio, ha chiesto il pagamento delle spese legali liquidate dalle sentenze del Tribunale di Modena n. 580/2024 e del Tribunale di Bologna n. 488/2024, anch'esse passate in giudicato e notificate al Ministero ai fini dell'esecuzione. I ricorsi sono stati riuniti per connessione. In corso di giudizio è emerso che il voucher riconosciuto alla docente era stato accreditato il 3 dicembre 2025, prima della proposizione del ricorso n. 1825/2025, notificato e depositato l'11 dicembre 2025; le spese legali della sentenza n. 580/2024 erano state liquidate con disposizione di pagamento del 16 aprile 2026. Quanto alle spese liquidate con la sentenza n. 488/2024 e con la sentenza n. 580/2024, il difensore ha riferito che i pagamenti erano avvenuti, rispettivamente, il 9 luglio 2026 e il 30 aprile 2026, dopo il deposito del ricorso n. 572/2026 del 15 aprile 2026.
La decisione
Il TAR ha riunito i ricorsi. Ha respinto il ricorso n. 1825/2025 perché il voucher era stato accreditato prima della proposizione dell'azione di ottemperanza e le spese legali della sentenza n. 580/2024 risultavano liquidate; ha quindi escluso che residuasse una pretesa da eseguire in quel giudizio. Per il ricorso n. 572/2026 ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, poiché le spese legali richieste sono state pagate dopo il deposito del ricorso, realizzando la soddisfazione della pretesa. Ha compensato le spese del giudizio, tenendo conto della diversa soccombenza nei due ricorsi, e ha disposto la restituzione dell'importo corrispondente al contributo unificato versato per il ricorso n. 572/2026.
Norme richiamate
Ciò premesso Il Collegio ritiene che la suvvista sopravvenienza determini la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dalla ricorrente nel presente giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere (cfr., ex multis, C.d.S, Sez. IV, sentenza n. 8100/2025), ai sensi dell’articolo 34, comma 5, Cod. proc. amm., per quanto concerne il ricorso 1825 del 2025.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, durante il giudizio, sopravviene la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata.
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
La disposizione è richiamata quale riferimento processuale per i ricorsi di ottemperanza; il testo non espone una specifica interpretazione ulteriore.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, se la pretesa sostanziale è stata integralmente soddisfatta prima della proposizione del ricorso, la domanda va respinta, poiché non residua un obbligo da eseguire.
- Se l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata dopo la proposizione del ricorso, la sopravvenuta soddisfazione comporta la cessazione della materia del contendere.
- In caso di riunione di ricorsi con esiti e tempi di adempimento diversi, le spese possono essere compensate considerando la soccombenza relativa a ciascun ricorso.
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